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INL: Apprendistato – chiarimenti per le attività stagionali

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 795 del 24 aprile 2024, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – svolgimento di attività stagionali.

 

I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro

Con nota prot. n. 9961 del 19 aprile u.s. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha segnalato a questo Ispettorato la necessità, da parte di codesto Assessorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui agli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali.

La materia è stata infatti affrontata da questa Direzione con nota prot. n. 1369 del 7 agosto 2023 che, nel riscontrare una richiesta dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Rimini, aveva richiamato la disciplina dell’istituto contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circ. n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione  formativa, è  chiamato  a verificare  l’effettiva fattibilità del  contratto  di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)” (così par. 4.1.1 del Manuale operativo sul contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL che accompagna la citata circ. n. 12/2022).

Ciò premesso, nel rappresentare altresì che “la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano” (art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015) e che pertanto codesto Assessorato potrà fornire ogni puntuale indicazione al riguardo, occorre precisare che il principio di “coerenza” sopra richiamato tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare – come già specificato con la citata nota prot. n. 1369 del 7 agosto 2023 – il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro.

Da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.

 

la nota n. 795/2024

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