Marzo 15, 2024
L’INPS, con la Circolare n.46/2024, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) in materia di pensione anticipata e pensione di vecchiaia nel sistema contributivo e, in particolare, riguardanti le soglie minime di importo per l’accesso alla prestazione.
A partire dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (pertanto assoggettati al sistema di calcolo contributivo), il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale il cui valore provvisorio, per l’anno 2024, corrisponde a 534,41 euro.
Si rende noto, inoltre, che il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, della Gestione separata nonché in regime di cumulo.
Con riferimento alla pensione anticipata (pari a 64 anni e 20 di contributi effettivi versati), a partire dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia minimo è pari a 3 volte l'assegno sociale (1.603,23 euro). L’importo resta fermo a 2,8 volte per le donne con un figlio (1.496,35 euro) e scende a 2,6 volte (1.389,47 euro) per le donne con 2 o più figli.
Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia, continua a trovare applicazione l’art.1, c. 40, lett. c), legge n. 355 del 1995 (anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi).
In relazione all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, si segnala che- come stabilito con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18.7.2023- i requisiti pensionistici, per il biennio 2025-2026, non saranno ulteriormente incrementati. L’INPS ricorda poi che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024, è riconosciuto per la c.d. pensione “quota 103” un importo massimo dell’assegno pensionistico pari a 5 volte il trattamento minimo (2.993,05 euro per il 2024), sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia ordinaria pari a 67 anni (di cui all’art. 24, c. 6, D.L. n. 201/2011).
Si precisa, inoltre, che al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
Infine, si ricorda che il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata si consegue trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. “finestra”).
Per maggiori dettagli, si rinvia al testo integrale della circolare in allegato.
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