Sei in: 
Ascom Torino
 > 
italiano
 > 
Home

Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2010

Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione

Con tale provvedimento, che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 18 febbraio 2010, e' fatto divieto “a chiunque operi nel settore della ristorazione di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.” 

Si tratta di una norma abbastanza complessa e quindi di non immediata comprensione, ma che, nella sostanza vieta l’impiego dei suddetti additivi con la sola eccezione degli edulcoranti.
Al contrario, possono essere impiegati additivi alimentari per i quali non sono stabilite dosi massime, sempre che si rispettino i piani HACCP (art. 5 regolamento CE 852/2004) e si informi il consumatore in base ai principi dell’etichettatura. E’ questa una eccezione al principio generale di non obbligo di indicazione degli ingredienti dei prodotti oggetto di somministrazione. 
Lo stesso articolo vieta agli operatori della ristorazione la detenzione e l’impiego di sostanze in forma gassosa.
Inoltre, viene posto l’obbligo a chiunque operi nel settore della ristorazione di informare i consumatori sull’aggiunta di additivi e miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate, nonché sulla presenza di allergeni negli additivi e nelle miscele di additivi impiegati. 
Anche in questo caso si è di fronte ad una eccezione alla generale disciplina sull’etichettatura. 
Resta da interpretare la dizione “chiunque operi nel settore della ristorazione” che dovrebbe avere una ampia accezione inglobando non solo i ristoranti e le mense, il catering, ma anche la gastronomia ivi compreso l’artigianato alimentare. Ci si chiede, inoltre, se la norma riguardi anche la pasticceria e la gelateria, sembrando quanto meno illogico farvi rientrare i gelati serviti al ristorante ed escludendo quelli venduti altrove. 
  
in allegato G.U. n. 40 del 18/02/2010 riportante l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio u.s