PUNTO N. 1
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 “disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno” ed in particolare
le disposizioni dei titoli VII ed VIII che riguardano il commercio:
evidenzia l'introduzione della DIA (denuncia di inizio attività) ad effetto immediato in sostituzioni delle vecchie comunicazione per quanto riguarda l'apertura di esercizi di vicinato e l'attivazione di commercio al dettaglio nelle c.d. "forme speciali di vendita"
La dichiarazione deve essere presentata al comune. Casi particolari
:- per gli esercizi di vicinato, gli spacci interni e gli apparecchi automatici, il comune di riferimento è quello dove è ubicato l’esercizio
- per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, e per la vendita presso il domicilio dei consumatori, il comune non potrà che essere quello dove l’interessato sceglie di avviare la sua attività, per tale potendosi intendere il comune, ad esempio, di maggiore agio logistico per l’imprenditore.
In attesa dell’adozione dell’ atto di Giunta, la disposizione di semplificazione relativa alla DIA ad effetto immediato, possa ragionevolmente essere applicata con immediatezza, per garantire alle imprese l’immediato e pieno rispetto dei principi di semplificazione sanciti dalla direttiva europea servizi.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"
Nei casi di esclusione dalla programmazione indicati al comma 6 dello stesso articolo 8, si applica la DIA prevista dalla richiamata disposizione di cui all’art. 19, c. 2 secondo periodo della legge 241/1990 smi. In particolare giova richiamare che tale dichiarazione di inizio attività consente l’immediato inizio dell’attività, senza che si debba attendere il decorso di alcun termine sospensivo.
Allo stesso regime sono soggette tutte le vicende giuridico amministrative relative al comparto della somministrazione di alimenti e bevande per le quali la legge regionale 38/2006 prevede l ’istituto della DIA, quale, ad esempio, il cambio della titolarità dell’azienda.
Resta salva l’autorizzazione per le nuove aperture ed i trasferimenti di sede.
Inoltre e stata
abrogata la disposizione che consentiva, in via transitoria, di mantenere in vita i contingenti numerici. In considerazione di ciò si segnala che in data 8 febbraio 2010 con
DGR n. 85-13268 sono stati approvati gli “INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEI CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ – PRIMA APPLICAZIONE” in applicazione dell’art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.
I comuni adotteranno i propri criteri entro 180 giorni dall’approvazione della delibera della Giunta regionale. Nell’immediato i Comuni, senza necessità che venga adottato alcun atto provvisorio o parziale, nel rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede degli esercizi dovranno attenersi alla DGR citata, rispettando rigorosamente quanto in esso prescritto.
In dettaglio il richiedente deve dimostrare e il comune deve verificare il rispetto:
- dei requisiti soggettivi previsti all’art. 4 e 5 della l.r. n. 38/06
- delle norme igienico sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- delle norme di pubblica sicurezza;
- delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 della citata DGR:
- art. 6 – vocazione urbanistica del territorio comunale;
- art.7 – individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- art. 8 – fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- art. 9 – regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità ;
- art. 10- regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali;
- art. 11 – Prescrizioni particolari.
A dimostrazione di quanto sopra il richiedente deve presentare:
- un progetto dell’intervento in scala adeguata comprendente anche l’indicazione grafica dei parcheggi,
- la relazione di studio di impatto sulla viabilità corredato da una planimetria in scala adeguata contenente anche l’indicazione delle opere di viabilità previste a mitigazione,
- la relazione asseverata relativa allo studio delle verifiche effettuate per tutte le componenti ambientali e paesaggistiche previste dalla normativa corredata da progetto municipale ove siano dettagliate le mitigazioni e le soluzioni progettuali che rendono compatibile l’intervento previsto,
- ogni altra relazione o documento comprovante il rispetto della normativa vigente.
I comuni provvederanno ad esercitare la costante attività di controllo sulla veridicità delle DIA e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni, nonché il controllo delle dichiarazioni asseverate nei casi previsti. Qualora non siano rispettate al momento dell’attivazione dell’esercizio di somministrazione e nel corso dell’attività le norme di cui sopra i Comuni provvederanno a revocare l’autorizzazione, o nel caso di DIA, a disporre il divieto di prosecuzione dell’attività.
Si richiama infine l’attenzione sulle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 15 dell’allegato alla DGR.
Al comma 3 è previsto che i permessi di costruire siano rilasciati nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle norme obbligatorie vigenti ai fini del loro rilascio e di tutte le norme di cui alla DGR regionale di cui trattasi, anche se il permesso è riferito ad autorizzazioni già rilasciate ai fini commerciali.
Al comma 5 è previsto infine che per sei mesi dall’entrata in vigore dei criteri regionali i trasferimenti di sede degli esercizi già autorizzati e in regime di sospensione alla data del 31 dicembre 2009, sono consentiti nel rispetto degli articoli 6, 7, 10, 11 dell’allegato alla DGR, prescindendo quindi dall’osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9.
PUNTO N. 2
Modifiche legislative introdotte a modifica della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
Modifiche introdotte dalla legge 22/2009 Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009”
Al Capo VIII della legge regionale 28/1999 “Verifica e controllo” il testo novellato prevede che nei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita tramite distributori automatici (free shops) è sempre vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. In caso di violazioni si applica la sanzione pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.
Modifiche introdotte dall’art. 35 della L.R. 30/2009 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria”
Al capo IV della legge 28/1999 “Orari di vendita” sono state introdotte le seguenti modifiche:
All’articolo 8 (Principi in tema di orari di vendita) sono stati aggiunti i 2 commi con i quali si è completato il quadro delle norme sanzionatorie in materia di orari, prima limitate ai casi di violazione dell’obbligo di chiusura festiva dei negozi ed alle relative sanzioni.
I commi da 2 quinquies a 2 septies inoltre chiariscono i meccanismi di aggiornamento degli importi ed indicano disposizioni sulle competenze in materia sanzionatoria, attribuite ai comuni, e sui relativi procedimenti.
Inoltre, è stato aggiunto l’articolo 9 bis avente ad oggetto “Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo”, una norma che oltre ad istituzionalizzare la funzione regionale di supporto istituzionale all’utenza, preveda il potere regionale di controllo sostitutivo in caso di persistenti violazioni o inadempimenti da parte degli enti locali nell’applicazione delle disposizioni nella materia degli orari.
Al Capo V “Commercio su area pubblica” all’art. 11 della L. R. 28/99 “Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica” la lettera a) del comma 2, nella nuova formulazione, prevede disposizioni in merito al controllo sulla regolarità contributiva degli operatori su area pubblica, demandando alla Giunta Regionale il compito di determinare "le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa la verifica della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi”.
All’art. 17 - Formazione professionale è stato introdotto il comma 6 bis
Per rafforzare il principio della maggiore qualificazione professionale degli operatori, attraverso percorsi continui di formazione inerenti la tutela dei consumatori, la lotta alla contraffazione, la tutela dei marchi, la pubblicità dei prezzi, la conoscenza dei prodotti, e dei loro componenti, nonchè, approfondimenti delle conseguenze della diffusione di quelli tossici o nocivi per la salute pubblica.
Perciò, è imposto l’obbligo di formazione per l’accesso all’attività di vendita su area pubblica, anche con riferimento al comparto merceologico non alimentare, a differenza di quanto è invece previsto in via generale dalla vigente normativa che impone l’obbligo di formazione per l’accesso alle attività di commercio per il solo comparto alimentare.
A prescindere dalla soluzione normativa risultante dall’approvazione della legge regionale 30/2009 e da quelli che ne saranno gli eventuali sviluppi legislativi futuri, la norma non è suscettibile di applicazione immediata in quanto i corsi non sono ancora istituiti né, conseguentemente, ne sono al momento disciplinati i contenuti ed i percorsi formativi.
All’art. 18 della legge 28/1999 - Credito al commercio è stato inserito il comma 5 bis con il quale gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono stati assimilati alle imprese commerciali, ai limitati effetti dell’applicazione delle disposizioni in materia di credito al commercio.
PUNTO N. 3
Ulteriori disposizioni da segnalare
Somministrazione di alimenti e bevande
Obbligo di formazione triennale - L’art. 5, c. 3, della L.R. 38/2006, obbliga i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, a frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza. Nello specifico si segnale che per gli operatori in attività, o loro delegati la data di inizio del primo triennio di operatività del corso di formazione obbligatorio decorre dal 1 marzo 2010.
Per coloro che frequentano il corso di formazione per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010 l’obbligo di formazione decorre dal 1 marzo 2013.
Competenza alla applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione all’art. 180 Regolamento TULPS agli esercizi della somministrazione – L’art. 36 della L.R. 30/2009, ha modificato l’art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande), inserendo il comma 2 bis, con cui viene attribuita al comune la competenza alla irrogazione delle sanzioni (adozione dei provvedimenti di cui all’art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689) per le violazioni di cui all'articolo 180 del R.D. 635/1940, relativamente agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
Tutela dei consumatori
Competenza alla applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - L’art. 12 della Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 recante “Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti” dispone che le funzioni amministrative concernenti
l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari),
sono trasferite alle CCIAA. in allegato la nota della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale Regione Piemonte