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INPS: contributo per l’avvio di un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici

L’INPS, con la circolare n. 147 del 27 novembre 2025, illustra l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall’articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

La circolare fornisce, altresì, indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti sopra descritti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 21 del decreto Coesione, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 21 del citato decreto-legge, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

La medesima disposizione in trattazione, oltre a disciplinare l’esonero contributivo per le assunzioni, prevede altresì, al comma 3, che le imprese avviate dai medesimi soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del citato comma 7, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e viene liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Le modalità di riconoscimento di tale contributo sono illustrate con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025.

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