Con due sentenze della Corte di Cassazione (n.16365 del 21/06/2018 e n. 30532 del 26/11/2018) viene evidenziato il principio secondo il quale "…ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata …e che …tale indirizzo costituisce l’indirizzo pubblico informatico che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione di esso”.
L’indirizzo di posta elettronica certificata è quindi da considerarsi alla stregua dell’indirizzo della sede legale della società al quale si deve far riferimento per le procedure di notifica sia della dichiarazione di fallimento che del relativo decreto di convocazione ( art.15 comma 3 l.fall.) che possono intervenire appunto anche nei dodici mesi successivi alla cancellazione.
Di seguito estratto dell’art.15, comma 3 L.F.:
"Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti."