Febbraio 23, 2021
Dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le modifiche al Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco.
In particolare, con l’introduzione dell’articolo 5 bis, “Agevolazioni giovani agenti”, la Fondazione prevede un regime contributivo agevolato per promuovere l’ingresso e la permanenza nella professione di nuovi agenti di commercio
Nel dettaglio
1. Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.
2. L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.
3. Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti:
a) l’aliquota contributiva di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;
b) il minimale contributivo annuo di cui all’articolo 5, comma 4 è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di cui al precedente comma 3. 5. L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale
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