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Min.Lavoro: indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il Decreto 19 agosto 2022 con il quale fornisce i  criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Possono beneficiare dell’indennità i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (iscritti al 28 maggio 2022 e con partita IVA attiva) che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e che abbiano  almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.

L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda da presentare all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio,

L’indennità è incompatibile con le altre indennità previste dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR. Inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

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