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Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, ha aggiornato gli importi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10, comma 5, della Legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.
Mancata comunicazione delle caratteristiche dei centralini telefonici
Gli importi delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 1, della Legge n.113/1985, sono aumentati rispettivamente da euro 131,65 ad euro 146,00 e da euro 2.632,86 ad euro 2.919,84.
Mancata comunicazione dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione
Gli importi delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 2, della Legge n.113/1985, sono aumentati rispettivamente da euro 26,30 ad euro 29,17 e da euro 104,99 ad euro 116,43.
PER INFORMAZIONI:
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