Gennaio 1, 2023
Credito d’imposta anche per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale effettuati nei primi tre mesi del 2023. Il bonus sale al 35% per le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, diverse dalle energivore, e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). È utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023; può anche essere ceduto a soggetti terzi.
A prevederlo l’articolo 1, commi da 2 a 9, della legge di bilancio 2023, approvata ieri in via definitiva e già pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge 197/2022).
Bonus per l’acquisto di energia elettrica
Spetta, seppure in misura differente (rispettivamente, 45 e 35%), sia alle imprese “energivore”, cioè a forte consumo di energia elettrica, come identificate da un decreto del ministero dello Sviluppo economico (vedi più avanti), sia a quelle dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle prime. La misura è a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus è riconosciuto se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.
Imprese energivore
Sono quelle che, come stabilito dal decreto Mise 21 dicembre 2017, hanno un consumo medio di energia elettrica, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh all’anno e possiedono uno dei seguenti requisiti:
Il contributo straordinario per le imprese energivore è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del nuovo anno. È riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto consumata dalle medesime imprese in quel periodo; per verificare l’incremento del costo dell’energia prodotta e auto consumata, si tiene conto della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la sua produzione mentre, per determinare il bonus spettante, si considera il prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del Pun, cioè del prezzo unico nazionale di riferimento per gli acquisti di energia alla borsa elettrica italiana.
Ricordiamo che il bonus alle energivore è già stato riconosciuto per tutto il 2022, ma con percentuali inferiori (20% nel primo trimestre, 25% nel secondo e terzo trimestre, 40% nel quarto trimestre).
Imprese non energivore
Sono quelle che, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, non rientrano nei parametri per essere classificate energivore. Rispetto a queste ultime, beneficiano di un contributo un po’ meno generoso, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; l’acquisto va comprovato mediante le relative fatture.
Nel 2022, il bonus per le non energivore è stato riconosciuto, nella misura del 15%, a partire dal secondo trimestre e limitatamente alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari almeno a 16,5 kW. Stessa entità e stessi destinatari anche nel periodo luglio - settembre. A partire dall’ultimo trimestre, il credito d’imposta è stato portato al 30% e, abbassando a 4,5 kW la potenza minima dei contatori per l’accesso alla misura di sostegno, è stata notevolmente ampliata la platea dei beneficiari.
Bonus per l’acquisto di gas naturale
Spetta, nell’identica misura del 45%, sia alle imprese “gasivore”, cioè a forte consumo di gas naturale (come individuate - sulla base dei criteri dettati dal decreto Mite 541/2021 - dall’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali), sia alle imprese diverse dalle precedenti, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Il credito d’imposta è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, relativa al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas (ossia, il mercato infragiornaliero) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.
Per quanto riguarda il 2022, il bonus alle gasivore è stato attribuito nella misura del 10% (primo trimestre), del 25% (secondo e terzo trimestre) e del 40% (quarto trimestre); le altre imprese, invece, hanno avuto accesso al credito d’imposta solo a partire dal secondo trimestre, con le stesse percentuali fissate per le gasivore.
Facilitazione per non energivore e per non gasivore
Dettata anche una disposizione al fine di semplificare i calcoli alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e da quelle a forte consumo di gas naturale: se nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019, possono richiedere al venditore – che deve provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta – una comunicazione, in cui siano riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del bonus spettante per il primo trimestre 2023.
L’Arera, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento da parte del venditore.
Particolarità e modalità di utilizzo dei crediti
I quattro bonus presentano caratteristiche comuni:
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità attuative delle disposizioni in materia di cessione e tracciabilità dei crediti.
Fonte: fiscooggi ( che ringraziamo)
Per informazioni:
011.5516321 Valeria OGNIBENE energia@ascomtorino.it
011.5516118 Concetta DI MAGGIO cdimaggio@ascomtorino.it
011.5516133 Ermanno BRAGOTTI ebragotti@ascomtorino.it
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