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Conversione in legge del decreto Milleproroghe. Disposizioni su lavoro e welfare

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio c.a., la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del D.L. n. 198/2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Decreto Milleproroghe). Nel rimandare alla nostra precedente nota informativa per i temi fgenerali, di seguito un approfondimento sugli argomenti lavoristici.

 

Disposizioni in materia di lavoro e formazione

 

Somministrazione: proroga della deroga ai 24 mesi (art. 9, comma 4-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, in modifica dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, proroga, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, la disposizione che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, la missione del medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

 

Lavoro agile per lavoratori fragili ai sensi del D.M. Salute 4 febbraio 2022 (art. 9, comma 4-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, in modifica dell’art. 1, comma 306, della Legge n. 197/2022, (Legge di Bilancio 2023) prevede la proroga al 30 giugno 2023 della disposizione che consente ai datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working) da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

 

Lavoro agile per lavoratori genitori con figli minori di 14 anni (art. 9, comma 5-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, stabilisce al 30 giugno 2023 il termine previsto all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 24/2022, convertito in Legge n. 52/2022, per il riconoscimento del diritto ai genitori, lavoratori dipendenti privati, di un figlio minore di 14 anni di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Proroga Fondo Nuove Competenze (art. 22-quater)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, estende a tutto il 2023 la possibilità, prevista dal comma 1 dell’articolo 88 del D.L. n. 34/2020, di stipulare gli accordi collettivi aziendali o territoriali fra datori di lavoro e rappresentanze sindacali per rimodulare l’orario di lavoro e finalizzare parte dello stesso alla formazione dei dipendenti, propedeutici alla richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’Anpal.

 

Disposizioni in materia di welfare

 

Esodo anticipato per lavoratori anziani (art. 9, comma 5-bis)

In sede di iter di conversione è stato inserito all’articolo 9 il comma 5-bis, che ha previsto la proroga fino al 2026 della disposizione (art. 1, comma 160, L. n. 205/2017) che incentiva l’esodo dei lavoratori più anziani e che include tra questi coloro che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni, in luogo di quattro, successivi alla cessazione dal rapporto.

 

Tale disposizione trova applicazione, nel caso di eccedenza di personale, per i datori di lavoro che impiegano mediamente oltre quindici dipendenti.

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "conv. DL198-2022_Milleproroghe_GU.pdf"

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