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Riordino e riforma delle disposizioni in materia di lavoro sportivo – I chiarimenti della Circolare INPS n. 88/2023

Con la circolare n. 88/2023, l’INPS ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro

sportivo in merito alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei

Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi

contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

 

Si ricorda che la normativa in materia di lavoro sportivo è stata di recente riordinata e

riformata con il d.lgs. n. 36/2021, e i successivi decreti correttivi n. 163/2022 e n.

120/2023, in attuazione dell’art. 5 della legge delega n. 86/2019.

A tal riguardo, era già intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n.

2/2023 e annessa nota n. 460/2023.

Si riportano di seguito le principali indicazioni fornite dall’INPS.

 

Ambito di applicazione e contratti di lavoro

In riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, l’INPS chiarisce che nei confronti

delle figure in forza a società ed enti sportivi professionistici e dilettantistici non

rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, dell’art. 25, del d.lgs. n. 36/2021 – ad

esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro – non trova applicazione la

nuova disciplina sul lavoro sportivo.

È stato reso un ulteriore chiarimento rispetto a quanto previsto al comma 3-bis dell’art.

25, del d.lgs. 36/2021, secondo cui “ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società

sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive

Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche

paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di

prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”. Secondo l’Istituto, la normativa fa riferimento sia al lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 cod.civ., sia al

contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL n. 50/2017.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l’INPS precisa che il contratto di apprendistato di

giovani atleti di I e di III livello (artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015) può essere stipulato

a tempo determinato, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale.

Per quanto concerne le prestazioni sportive dei volontari, l’INPS, a conferma di quanto

indicato dall’INL, con la circolare n. 2/2023, precisa che possano essere rimborsate

esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al

trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di

residenza del percipiente, anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46

del DPR n. 445/2000.

Con riferimento ai rapporti di lavoro sportivo nei settori dilettantistici, sono escluse

dall’applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate etero-organizzate di cui

all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, prevista dal comma 2 del medesimo

articolo, le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società

sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline

Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per quanto concerne i soggetti operanti quali addetti ai servizi di segreteria e attività

amministrative-gestionali sarà possibile instaurare contratti di collaborazione coordinata

e continuativa in considerazione dell’avvenuta abrogazione parziale dell’art. 67, comma

1, lettera m), del DPR n. 917/1986. Per tali rapporti non opera la presunzione di lavoro

autonomo disciplinata dall’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021.

Infine, in relazione all’obbligo di deposito del contratto di lavoro sportivo prestato nei

settori professionistici presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva

Associata, anche paralimpici, previsto all’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 36/2021,

secondo l’INPS, il deposito è condizione di efficacia del contratto stesso e riguarda anche

tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi

compresi quelli che abbiano a oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o

comunque connessi al lavoratore sportivo.

 

Chiarimenti su Gestioni Previdenziali di riferimento e aliquote pensionistiche

Per quanto attiene le gestioni previdenziali, sulla base della normativa vigente, sono

iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) i lavoratori subordinati e

autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore

professionistico e, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i lavoratori subordinati del

settore dilettantistico. Pertanto, i lavoratori autonomi, anche nella forma di collaborazioni

coordinate e continuative, del settore dilettantistico sono iscritti alla gestione separata

INPS. Inoltre, si ricorda che gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono

assicurati al FPSP, bensì al FPLD.

Al riguardo, per gli iscritti al FPSP, l’aliquota contributiva di riferimento è pari al 33%

(23,81% a carico datore di lavoro e 9,19% a carico dei lavoratori).

Diversamente, per i collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, l’aliquota è pari a

24%, se risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, ovvero al

25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Si precisa, inoltre, che

trovano applicazione anche le aliquote aggiuntive sulla base del relativo rapporto di

lavoro per cui le aliquote totali sono pari al 27,03% per i co.co.co. e al 26.23% per i

professionisti. L’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento

dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui. Pertanto, le aliquote contributive aifini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.

Inoltre, si ricorda che l’imponibile previdenziale è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al

50% del compenso erogato.

Per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti

di partita IVA è previsto l’obbligo contributivo presso la gestione separata al

superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui.

L’aliquota totale è pari a 26,23%. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di

previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini

dell’IVS. Inoltre, anche per tali lavoratori la contribuzione IVS deve essere calcolata sul

50% dell’imponibile contributivo. Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta, i

lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale base imponibile il

reddito dichiarato nel modello Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a

seconda del regime contabile applicato.

Infine, l’art. 35, al comma 3, del d.lgs. n. 36/2021 prevede per le figure di istruttori

presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici, istruttori presso società sportive che

risultano già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), la facoltà

di scegliere, entro il 31 dicembre 2023, per il mantenimento del regime previdenziale già

in godimento presso il medesimo Fondo. Si precisa, al riguardo, che la facoltà di opzione

è esercitabile dagli assicurati che alla data del 30 giugno 2023 risultino iscritti al FPLS in

relazione alle predette qualifiche professionali. Si potrà scegliere il regime previdenziale

entro la data del 31 dicembre 2023, direttamente sul sito INPS. Nel caso di mancato

esercizio del diritto di opzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, tali lavoratori saranno

assicurati, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo la disciplina previdenziale

sopra descritta.

Il contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 4, del d.lgs. 166/1997 è dovuto nella

misura del 3,1% (1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore), sulla

parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente.

È altresì applicata la disciplina relativa all’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del

lavoratore di cui all’art. 3-ter del DL n. 384/1992.

 

Chiarimenti su contribuzione “minore”

Ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 36/2021, si applicano le medesime tutele in materia di

assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste

dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’AGO. Le aliquote contributive

sono determinate nella medesima misura applicata per i lavoratori dello spettacolo

(2,22% per la malattia e lo 0,46% per la maternità).

Pertanto, è esclusa la possibilità per i datori di lavoro di essere esonerati dall’obbligo di

versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque

tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un

trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.

Restano ferme le disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro

tenuti al versamento del contributo ex CUAF, pari allo 0,68%. Inoltre, al ricorrere dei

presupposti previsti, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il regime di

esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, secondo la normativa

vigente in materia. Il d.lgs. n. 36/2021 introduce altresì la tutela contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori sportivi. Dal diritto alla Naspi ne consegue l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro pari all’1,61% dell’imponibile contributivo. Tuttavia, l’art. 33, comma 5,

del d.lgs. n. 36/2021 esclude espressamente per le assunzioni non a tempo

indeterminato dei lavoratori sportivi che si applichi il contributo addizionale di cui all’art.

2, comma 28, della legge n. 92/2012 pari al 1,4% e, conseguentemente, è escluso

anche l’incremento addizionale introdotto dal decreto Dignità nei casi di rinnovo del

contratto. Inoltre, per quanto attiene le assunzioni a tempo indeterminato, l’art. 33, al

comma 5, del d.lgs. n. 36/2021 esonera il datore di lavoro dal versamento del c.d.

“ticket di licenziamento” di cui al comma 31, art. 2, della legge n. 92/2012.

In aggiunta, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate al

Fondo di Tesoreria ex art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 qualora il lavoratore

sportivo subordinato non maturi il diritto al TFR o nei casi in cui le Federazioni Sportive

Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche

paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione di un fondo gestito da

rappresentanti delle società e degli sportivi di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 36/2021.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR, il datore di lavoro è tenuto altresì

all’obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia.

In riferimento ai minori, titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione

coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici di cui all’art. 38 del d.lgs. n.

36/2021, continuerà ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo

assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento delle

prestazioni a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e

della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria.

Si rammenta che i lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele del Fondo i

integrazione salariale (FIS) in quanto lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti

nell’ambito di applicazione del suddetto fondo.

 

L’INPS ha, infine, reso indicazioni relative alla classificazione degli enti sportivi ai fini

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "ALL. Circolare-numero-88-del-31-10-2023-All. n.1.pdf"

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