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INPS: importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI

L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, comunica le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi:

  • dei trattamenti di integrazione salariale,
  • dell’assegno di integrazione salariale del FIS,
  • dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
  • dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,
  • delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS,
  • dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
  • dell’indennità di disoccupazione agricola,
  • della misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.392,89

1.311,56

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.671,48

1.573,86

La previsione dell’importo massimo delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

 

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a 1.425,21 euro per il 2024.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 144, lettera d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000,00 euro.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 213/2023, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 non può essere di importo inferiore a 250,00 euro e non può superare l’importo di 800,00 euro.

 

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

 

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