Marzo 25, 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per le Disabilità, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, il Decreto 7 febbraio 2025, con il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualità 2024.
Per l’annualità 2024, il Fondo di cui all’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone complessivamente di euro 75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 febbraio 2025
Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualita’ 2024.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di
lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a
decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione
dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione
dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita', decreto da aggiornare
annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al
predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5,
comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;
Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo
1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
che prevede che il Fondo sia altresi' alimentato da versamenti da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo
2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite
le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano
a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate al Fondo;
Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del menzionato art.
13, in base al quale le somme non impegnate nell'esercizio di
competenza possono esserlo in quelli successivi;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29
dicembre 2023 di ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 ed in
particolare la Tabella 4, che ha assegnato al Capitolo 3892 «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini
di competenza, per l'anno 2024, pari a euro 68.545.742;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24
febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5, dell'art. 13, della
legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli
incentivi ai datori di lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020,
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui;
Visto il disposto dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 ai sensi del quale «A valere sulle risorse del Fondo di cui al
primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa
delle persone con disabilita' da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2023, adottato ai sensi
del comma 5, dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, di
attribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili all'INPS e al Ministero del lavoro del lavoro e delle
politiche sociali;
Rilevato in particolare, che il suddetto decreto destina per le
finalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13, della legge n. 68 del
1999, risorse pari ad euro 2.106.772, a valere sul «Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili» per sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' ai sensi del medesimo
articolo;
Considerato che, sulla base dell'andamento della spesa relativa
all'elevato ricorso agli incentivi di cui ai commi 1 e 1-bis
dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999 e al fine di continuare a
garantire ai datori di lavoro privati l'accesso ai medesimi
incentivi, si rende necessario attribuire all'INPS anche le risorse
destinate dal decreto interministeriale del 17 novembre 2023 al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un ammontare pari
a 2.106.772 euro, nonche' quelle disponibili integralmente a valere
sulle risorse del Fondo per l'annualita' 2024;
Visto il disposto dell'art. 12-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di
euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85
milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno
2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro
per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Considerato che le risorse stanziate sul capitolo 3892, iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Missione: 26 - Politiche per il lavoro,
Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione, Azione: 2 - Promozione e realizzazione di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori cosi' come individuate in tabella 4,
risultano al netto delle somme ridotte ai sensi del summenzionato
art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146;
Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione
del bilancio: n. 234119 del 20 ottobre 2023, registrato dalla Corte
dei conti in data 9 novembre 2023 (riassegnazione entrate dal cap.
2573/15 IV BIM 2023 di euro 923.914); n. 286312 del 27 dicembre 2023,
registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2023
(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 V BIM 2023 di euro 854.723);
n. 35006 del 11 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data
20 marzo 2024 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2023 di
euro 134.591); n. 117432 del 31 maggio 2024 registrato dalla Corte
dei conti in data 10 giugno 2024 (riassegnazione in entrata dal cap.
2573/15 I BIM 2024 di euro 1.406.699); n. 190276 dell'8 agosto 2024
registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2024
(riassegnazione in entrata dal cap. 2573/15 II BIM 2024 di euro
1.226.199 e del III BIM 2024 di euro 182.774, per un importo totale
di euro 1.408.973) che hanno disposto la variazione in aumento allo
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali cap. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;
Considerato che le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo
per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della
legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V, pari ad euro 1.778.637 sono
state riassegnate al capitolo nel 2023 e costituiscono residui di
lettera F), mentre le risorse versate nel VI bimestre dell'annualita'
2023 e nei primi tre bimestri 2024, pari a euro 2.950.263 sono state
conferite al capitolo nel corso dell'esercizio 2024 e che pertanto
l'importo delle risorse versate dai datori di lavoro a titolo di
contributo esonerativo e' complessivamente pari a euro 4.728.900;
Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale, ai
sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo,
per l'esercizio 2023;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che
la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di
competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022,
reg. 2910, che conferisce deleghe di funzioni in materia di
disabilita' al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra
Locatelli, ed attribuisce nello specifico al Ministro per le
disabilita' la funzione di espressione del concerto «in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto
al lavoro dei disabili, previsto all'art. 13 della legge 12 marzo
1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1, del citato
decreto-legge n. 86 del 2018»;
Decreta:
Art. 1
Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
1. Per l'annualita' 2024, il Fondo di cui all'art. 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone complessivamente di euro
75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui.
2. Ferma restando l'assegnazione delle risorse, pari ad euro
21.915.742, a valere sulle risorse di cui al comma 1, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del 24 febbraio 2016, nonche' del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 citati nella parte in
premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini
della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis
dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, sono attribuite all'INPS per l'annualita' 2024:
a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per
contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge
n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V e VI dell'annualita' 2023, nonche'
nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900;
b) le risorse, pari a euro 46.630.000 a valere sul «Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili» di cui all' art. 13, comma 4, della
legge n. 68 del 1999, annualita' 2024;
c) le ulteriori somme pari a euro 2.106.772, a valere sul «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4,
della legge n. 68 del 1999, per sperimentazioni di inclusione
lavorativa per le persone con disabilita', annualita' 2023.
Art. 2
Monitoraggio delle risorse
1. L'INPS e' tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi
riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo
1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone
con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono
essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale
riferimento ai seguenti indicatori:
a) risorse disponibili;
b) numero totale di domande di incentivo pervenute;
c) quantitativo delle risorse erogate;
d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi,
distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate
dalla misura.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 7 febbraio 2025
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro per le disabilita'
Locatelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 205
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