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Min.Lavoro: risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – anno 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per le Disabilità, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, il Decreto 7 febbraio 2025, con il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualità 2024.

Per l’annualità 2024, il Fondo di cui all’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone complessivamente di euro 75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2025 

Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualita’ 2024.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

 

                                  e

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno

2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti  all'occupazione  di

lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali;

  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto

al lavoro dei disabili»;

  Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999,

n. 68, che demanda ad un decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il

diritto al lavoro dei disabili, che  vengono  trasferite  all'INPS  a

decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   la   corresponsione

dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione

dell'ammontare delle risorse attribuite al  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche  sociali  per  progetti  sperimentali  di  inclusione

lavorativa delle  persone  con  disabilita',  decreto  da  aggiornare

annualmente al fine di  attribuire  le  risorse  che  affluiscono  al

predetto Fondo per il versamento dei contributi di  cui  all'art.  5,

comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;

  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge  12  marzo

1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,

che prevede che il Fondo sia altresi'  alimentato  da  versamenti  da

parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  4  marzo

2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale  sono  stabilite

le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano

a titolo spontaneo e solidale all'entrata del  bilancio  dello  Stato

per essere successivamente riassegnate al Fondo;

  Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del  menzionato  art.

13, in base  al  quale  le  somme  non  impegnate  nell'esercizio  di

competenza possono esserlo in quelli successivi;

  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante:  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica»;

  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2024-2026»;

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29

dicembre 2023 di  ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'esercizio finanziario 2024  e  per  il  triennio  2024-2026  ed  in

particolare la Tabella 4, che ha assegnato al  Capitolo  3892  «Fondo

per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini

di competenza, per l'anno 2024, pari a euro 68.545.742;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  24

febbraio 2016, adottato ai sensi del comma  5,  dell'art.  13,  della

legge n. 68 del 1999, che  a  decorrere  dall'anno  finanziario  2016

attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei

disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione  degli

incentivi ai datori di lavoro;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

novembre  2019  che,  a   decorrere   dall'anno   finanziario   2020,

attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei

disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui;

  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,

n. 68 ai sensi del quale «A valere sulle risorse del Fondo di cui  al

primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,

possono essere finanziate sperimentazioni  di  inclusione  lavorativa

delle persone con disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite  per  il  tramite

delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  sulla

base di linee  guida  adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali»;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali

di concerto con il Ministro per le  disabilita'  e  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2023, adottato ai sensi

del  comma  5,  dell'art.  13,  della  legge  n.  68  del  1999,   di

attribuzione delle risorse del Fondo per il  diritto  al  lavoro  dei

disabili all'INPS e al  Ministero  del  lavoro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali;

  Rilevato in particolare, che il suddetto  decreto  destina  per  le

finalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13, della legge n.  68  del

1999, risorse pari ad euro 2.106.772, a  valere  sul  «Fondo  per  il

diritto al lavoro dei disabili»  per  sperimentazioni  di  inclusione

lavorativa delle  persone  con  disabilita'  ai  sensi  del  medesimo

articolo;

  Considerato che, sulla base  dell'andamento  della  spesa  relativa

all'elevato ricorso  agli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis

dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999 e al fine  di  continuare  a

garantire  ai  datori  di  lavoro  privati  l'accesso   ai   medesimi

incentivi, si rende necessario attribuire all'INPS anche  le  risorse

destinate dal decreto  interministeriale  del  17  novembre  2023  al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un ammontare  pari

a 2.106.772 euro, nonche' quelle disponibili integralmente  a  valere

sulle risorse del Fondo per l'annualita' 2024;

  Visto  il   disposto   dell'art.   12-quinquies,   comma   6,   del

decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito  con  modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli  oneri

derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per

l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023,  8,37  milioni  di

euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per  l'anno  2025,  10,85

milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di  euro  per  l'anno

2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16  milioni  di  euro

per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno  2030  e  14,33

milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei

disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

  Considerato che le risorse stanziate sul  capitolo  3892,  iscritto

nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, Missione: 26  -  Politiche  per  il  lavoro,

Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per  il

lavoro e la formazione, Azione: 2 -  Promozione  e  realizzazione  di

interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione

professionale dei lavoratori cosi' come  individuate  in  tabella  4,

risultano al netto delle somme ridotte  ai  sensi  del  summenzionato

art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.

146;

  Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione

del bilancio: n. 234119 del 20 ottobre 2023, registrato  dalla  Corte

dei conti in data 9 novembre 2023 (riassegnazione  entrate  dal  cap.

2573/15 IV BIM 2023 di euro 923.914); n. 286312 del 27 dicembre 2023,

registrato  dalla  Corte  dei  conti  in  data   29   dicembre   2023

(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 V BIM 2023 di euro 854.723);

n. 35006 del 11 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in  data

20 marzo 2024 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2023 di

euro 134.591); n. 117432 del 31 maggio 2024  registrato  dalla  Corte

dei conti in data 10 giugno 2024 (riassegnazione in entrata dal  cap.

2573/15 I BIM 2024 di euro 1.406.699); n. 190276 dell'8  agosto  2024

registrato  dalla  Corte  dei  conti   in   data   13   agosto   2024

(riassegnazione in entrata dal cap.  2573/15  II  BIM  2024  di  euro

1.226.199 e del III BIM 2024 di euro 182.774, per un  importo  totale

di euro 1.408.973) che hanno disposto la variazione in  aumento  allo

stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali cap. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;

  Considerato che le risorse versate dai datori di  lavoro  al  Fondo

per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma  3-bis,  della

legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V, pari ad euro 1.778.637  sono

state riassegnate al capitolo nel 2023  e  costituiscono  residui  di

lettera F), mentre le risorse versate nel VI bimestre dell'annualita'

2023 e nei primi tre bimestri 2024, pari a euro 2.950.263 sono  state

conferite al capitolo nel corso dell'esercizio 2024  e  che  pertanto

l'importo delle risorse versate dai datori  di  lavoro  a  titolo  di

contributo esonerativo e' complessivamente pari a euro 4.728.900;

  Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale,  ai

sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo,

per l'esercizio 2023;

  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei

beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e,  in

particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede  che

la Presidenza del Consiglio dei  ministri  eserciti  le  funzioni  di

espressione del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di

competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

in materia di Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili,  di  cui

all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12

novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21  novembre  2022,

reg.  2910,  che  conferisce  deleghe  di  funzioni  in  materia   di

disabilita'  al  Ministro  senza  portafoglio   dott.ssa   Alessandra

Locatelli,  ed  attribuisce  nello  specifico  al  Ministro  per   le

disabilita' la funzione di  espressione  del  concerto  «in  sede  di

esercizio delle funzioni di  competenza  statale  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per  il  diritto

al lavoro dei disabili, previsto all'art. 13  della  legge  12  marzo

1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1, del citato

decreto-legge n. 86 del 2018»;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

     Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

  1. Per l'annualita' 2024, il Fondo di cui  all'art.  13,  comma  4,

della legge 12 marzo 1999, n. 68  dispone  complessivamente  di  euro

75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui.

  2. Ferma  restando  l'assegnazione  delle  risorse,  pari  ad  euro

21.915.742, a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, del 24 febbraio 2016, nonche' del decreto del Presidente del

Consiglio dei  ministri  21  novembre  2019  citati  nella  parte  in

premessa, che qui si  intendono  integralmente  richiamati,  ai  fini

della corresponsione dell'incentivo  di  cui  ai  commi  1  ed  1-bis

dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche

ed integrazioni, sono attribuite all'INPS per l'annualita' 2024:

    a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo  per

contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge

n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V e VI dell'annualita' 2023,  nonche'

nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900;

    b) le risorse, pari a euro 46.630.000 a valere sul «Fondo per  il

diritto al lavoro dei disabili» di cui all' art. 13, comma  4,  della

legge n. 68 del 1999, annualita' 2024;

    c) le ulteriori somme pari a euro 2.106.772, a valere sul  «Fondo

per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13,  comma  4,

della legge  n.  68  del  1999,  per  sperimentazioni  di  inclusione

lavorativa per le persone con disabilita', annualita' 2023.

                               Art. 2

 

                     Monitoraggio delle risorse

 

  1. L'INPS e' tenuto al  monitoraggio  trimestrale  degli  incentivi

riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo

1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti  del  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del  Consiglio

dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle  persone

con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. I monitoraggi trimestrali di cui  al  presente  articolo  devono

essere  stilati  in  modo  adeguatamente  dettagliato,  con  puntuale

riferimento ai seguenti indicatori:

    a) risorse disponibili;

    b) numero totale di domande di incentivo pervenute;

    c) quantitativo delle risorse erogate;

    d) tipologia di datori di  lavoro  beneficiari  degli  incentivi,

distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate

dalla misura.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei

conti.

 

    Roma, 7 febbraio 2025

 

          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

                              Calderone

 

                   Il Ministro per le disabilita'

                              Locatelli

 

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                              Giorgetti

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 205

 

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