Maggio 19, 2025
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, con la quale fornisce le istruzioni relative alla norma – prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 131/2024 – che dispone che le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano prestazioni di servizi rientrantino nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA.
Tale obbligo rigurda le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La circolare n. 5/E del 16 maggio 2025
Di seguito tutti i dettagli nella nota tecnica di Confcommercio
Premessa
Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, noto come "decreto Salva-infrazioni", è stato convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166, con alcune modifiche. Tra le novità introdotte in sede di conversione, vi è l’articolo 16-ter, che riguarda il trattamento ai fini IVA del prestito o distacco di personale.
Questa nuova norma risponde alla necessità di adeguare la legislazione italiana a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020), che ha sollevato dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva IVA (2006/112/CE). In particolare, la Corte UE ha ritenuto non conforme la norma italiana (art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988) che escludeva dall’IVA i distacchi di personale se avvenuti a fronte del solo rimborso dei costi.
La nuova disciplina abroga, quindi, questa previsione, stabilendo che, dal 1° gennaio 2025, anche i distacchi o prestiti di personale, effettuati dietro semplice rimborso costi, saranno soggetti a IVA, se ricorrono i normali presupposti previsti dalla normativa.
Con la circolare in esame, l’Agenzia delle entrate illustra le conseguenze operative di questa modifica, fornendo chiarimenti.
1. Trattamento IVA delle operazioni di distacco o prestito di personale
L’Agenzia ricorda che, secondo l’articolo 30 del d.lgs. 276/2003, si parla di distacco o prestito di personale quando un datore di lavoro (il distaccante) mette temporaneamentea disposizione uno o più lavoratori a favore di un altro soggetto (il distaccatario), per lo svolgimento di specifiche attività. Il distaccante mantiene la responsabilità per il trattamento economico e normativo del lavoratore e agisce per soddisfare un proprio interesse, spesso in ambito di gruppi societari o reti di impresa.
Le operazioni di distacco o prestito di personale diventano rilevanti ai fini IVA se rispettano i consueti requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti dalla normativa vigente:
a) Requisito soggettivo: l’Agenzia precisa che se il datore di lavoro svolge attività d’impresa o di lavoro autonomo in modo esclusivo o prevalente, è automaticamente considerato un soggetto passivo IVA, quindi il requisito soggettivo è sempre soddisfatto.
Nel caso in cui il distaccante sia un ente non commerciale, ma svolga anche attività d’impresa (anche solo in modo marginale), l’Agenzia, recependo le nostre istanze, ha chiarito che l’operazione è imponibile solo se il distacco avviene nell’ambito di tale attività d’impresa. In pratica, il distacco deve riguardare personale impiegato in attività che abbiano natura commerciale, cioè attività esercitate con continuità, anche se non in forma esclusiva, e con un’organizzazione di mezzi e risorse finalizzata a un risultato economico. Invece, se l’ente non commerciale effettua il distacco nell’ambito delle sue attività istituzionali (quindi non d’impresa) e senza una struttura organizzata a fini economici, l’operazione è fuori campo IVA, perché manca il presupposto soggettivo. Infine, viene ribadito che non rientrano in ogni caso nel campo IVA i distacchi di personale tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo IVA, come previsto dall’articolo 70-quinquies del decreto IVA.
b) Requisito oggettivo: il distacco o prestito di personale, quando avviene a fronte di un corrispettivo, è considerato a tutti gli effetti una prestazione di servizi, ai sensi della normativa IVA (art. 3, comma 1, del decreto IVA). L’Agenzia precisa, inoltre, che anche se il corrispettivo è pari o inferiore ai costi sostenuti, e anche se non c’è profitto, l’operazione è comunque imponibile se è previsto un pagamento come condizione essenziale per l’esecuzione. Tale pagamento costituisce l’intero ammontare della base imponibile IVA, comprendendo anche eventuali rimborsi dei costi sostenuti per il personale. Questo trattamento differisce da quello previsto per la somministrazione di manodopera, per la quale continua ad applicarsi una disciplina specifica (art. 26-bis della legge n. 196/1997).Diversamente, se il personale viene distaccato senza alcun corrispettivo, nemmeno sotto forma di rimborso spese, e l’operazione è effettuata per un interesse produttivo della stessa impresa distaccante, allora non si configura una prestazione di servizi a titolo oneroso, e pertanto l’operazione è fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo.
c) Requisito territoriale: il distacco di personale è considerato una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, e quindi soggetta a IVA, quando si verificano le condizioni previste dall’articolo 7-ter del decreto IVA. In particolare, l’operazione si considera effettuata nel territorio dello Stato quando:
· il distaccatario (cioè chi riceve il personale) è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, indipendentemente da dove si trovi il soggetto che effettua il distacco;
· oppure, quando il distacco è effettuato da un soggetto passivo IVA stabilito in Italia a favore di un committente non soggetto passivo (cioè un privato) domiciliato o residente in un altro Paese dell’Unione europea.
Se il distacco avviene a favore di un committente non soggetto passivo (quindi un privato) domiciliato o residente fuori dall’Unione europea, l’operazione non è soggetta a IVA, anche se il soggetto che effettua il distacco è stabilito in Italia.
Infine, ai fini della territorialità IVA, non conta il luogo fisico in cui il personale distaccato svolge la propria attività: ciò che rileva è la posizione fiscale delle parti coinvolte (prestatore e committente), non la sede operativa del lavoratore.
1. Decorrenza delle novità
A partire dal 1° gennaio 2025, si applicano le nuove regole IVA sul distacco o prestito di personale, introdotte dal decreto Salva-infrazioni. In particolare, queste novità valgono per i contratti stipulati o rinnovati (anche tacitamente) a decorrere da tale data.
Pertanto, per i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024, continuerà a trovare applicazione la vecchia disciplina, ovvero quella dell’articolo 8, comma 35, della legge finanziaria del 1988. In caso di rinnovo successivo al 1° gennaio 2025, invece, si applicheranno le nuove regole, anche se il contratto originario era stato stipulato prima di tale data. Per stabilire quale disciplina adottare, si deve fare riferimento alla data di stipula o di rinnovo del contratto, desumibile da qualsiasi documento che ne provi in modo certo l’accordo tra le parti, come ad esempio le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro.
Infine, viene salvaguardato il comportamento adottato dai contribuenti prima del 1° gennaio 2025, purché non oggetto di accertamenti definitivi. Sono dunque ritenute legittime, e non soggette a revisione:
· le operazioni in cui è stata applicata l’IVA, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2020 (causa C-94/19), anche in assenza di un margine di guadagno;
· le operazioni escluse dall’IVA, basate sull’articolo 8, comma 35, della legge del 1988.
Non beneficiano invece di tale tutela i casi già contestati in via definitiva dal fisco prima del 1° gennaio 2025.
2. Altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento
L’Agenzia fornisce, nella circolare in esame, anche alcune istruzioni operative concernenti la rilevanza ai fini dell’IVA di altre forme di messa a disposizione di personale, diverse dal distacco o prestito di personale.
2.1. Codatorialità
L’articolo 30, comma 4-ter, del d.lgs. n. 276/2003 prevede che le imprese che aderiscono a un contratto di rete – le cosiddette imprese “retiste” – possano realizzare il programma comune di rete anche attraverso un regime di codatorialità, in alternativa al tradizionale distacco di personale. Questo regime consente una gestione congiunta dei lavoratori tra più imprese, ma comporta effetti giuridici differenti rispetto al distacco.
Nel caso della codatorialità, il rapporto di lavoro viene strutturato in modo da coinvolgere più datori di lavoro, pur restando formalmente affidati a una sola impresa gli adempimenti amministrativi e gestionali. Tuttavia, tutte le imprese della rete partecipano sostanzialmente al ruolo di datore di lavoro nei confronti del personale condiviso. I lavoratori possono essere impiegati da una o più imprese della rete, secondo le modalità concordate nel contratto di rete, le cosiddette “regole di ingaggio”. Inoltre, le imprese che adottano il regime di codatorialità sono solidalmente responsabili per gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori, in base a quanto previsto dall’art. 1294 del codice civile.
Dal punto di vista economico, ogni impresa resta responsabile del pagamento dell’intero ammontare dovuto, ma ha diritto di rivalersi sulle altre imprese retiste per recuperare la parte di costi corrispondente all’effettivo utilizzo del lavoratore da parte loro. Quando questi riaddebiti avvengono senza alcun margine di guadagno, limitandosi al semplice rimborso dei costi del personale, essi sono considerati mere cessioni di denaro e, quindi, non rilevanti ai fini IVA, in conformità all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA.
Queste regole valgono a prescindere dalla forma giuridica adottata per la rete d’impresa: sia che si tratti di una rete-contratto, priva di soggettività giuridica autonoma, sia che si adotti una rete-soggetto, dotata di personalità giuridica distinta anche ai fini fiscali.
2.2. Avvalimento
L’avvalimento è un istituto regolato dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che consente a un operatore economico di partecipare a una gara d’appalto, facendo affidamento sulle risorse – tecniche, umane e strumentali – messe a disposizione da un’altra impresa, detta impresa ausiliaria.
Questo contratto è generalmente oneroso, salvo nei casi in cui l’impresa ausiliaria abbia un proprio interesse nell’operazione. Dal punto di vista dell’IVA, l’avvalimento è rilevante se comporta il versamento di un corrispettivo, anche qualora questo si limiti al semplice rimborso dei costi del personale. Se invece manca un corrispettivo specifico, l’operazione è da considerarsi non onerosa e quindi, in linea generale, non imponibile ai fini IVA, anche quando l’impresa ausiliaria trae un vantaggio economico indiretto.
Quando l’avvalimento comporta la messa a disposizione di personale e viene effettuato a titolo oneroso, si configura come una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, sempre che siano soddisfatti anche i requisiti soggettivo (cioè che il soggetto prestatore sia un soggetto passivo IVA) e territoriale (cioè che la prestazione sia territorialmente rilevante in Italia).
PER INFORMAZIONI:
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