Giugno 6, 2025
In data 4 giugno 2025 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio da Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Fnarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Fiarc, Ugl Terziario e Usarci.
L’intesa è stata raggiunta dopo 16 anni dall’ultimo rinnovo risalente al 16 febbraio 2009.
L’Accordo, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, avrà durata quadriennale ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029.
Di seguito, le principali novità apportate ai singoli istituti.
Art. 1 – Definizioni
Nel corso dei 16 anni intercorsi dall’ultimo rinnovo ad oggi il mercato di riferimento è stato interessato da profondi ed incisivi mutamenti: il commercio elettronico si è sempre più consolidato incidendo sulla modalità di vendita nonché sull’attività tipica dell’agente di commercio.
Sulla base di questo assunto è stato compiuto un importante passo nelle definizioni di cui all’art. 1 dell’AEC prevedendo che venga considerata promozione della conclusione di contratti “quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1748, co. 1, del Codice Civile”.
È stato così modernizzato l’AEC con un allargamento all’e-commerce prendendo atto dell’ormai imprescindibile integrazione tra negozio fisico e vendita online. Contestualmente è stato delimitato il canale di vendita del commercio elettronico, prevedendo che la corresponsione delle provvigioni agli agenti sia riconosciuta solo laddove la vendita avvenga attraverso il portale aziendale.
Art. 1 bis - Definizione base di calcolo
È stato inserito l’art. 1-bis sulla definizione delle basi di calcolo prevedendo un allargamento circoscritto ad alcune voci legate a quanto corrisposto “esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale” e lasciando spazio alla computabilità o meno nel singolo istituto contrattuale. Oltre alla perimetrazione delle singole voci, la linea direttrice di tutto il negoziato è stata infatti quella di demandare il più possibile alla contrattazione individuale la disciplina del singolo contratto di agenzia in virtù del principio dell’autonomia negoziale.
Il suddetto criterio per la base di computo, trasposto nel nuovo art. 1 bis, è stato successivamente preso a riferimento nell’ambito dei molteplici articoli ed istituti dell’AEC:
Art. 2 – Contratto a tempo determinato
All’art. 2 è stato disciplinato il termine del contratto a tempo determinato che può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente. Si rammenta inoltre che ove non risulti per iscritto, il rapporto si considera a tempo indeterminato. Anche nell’ambito del contratto a tempo determinato è stato previsto che tutte le indennità di fine rapporto dovranno essere calcolate sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 bis nel corso della complessiva durata del rapporto.
Art. 3 – Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto
È stato adeguata la disciplina delle variazioni tenendo conto del lungo arco temporale di mancato adeguamento. Sono state prese a riferimento nuove percentuali di variazioni in peius per l’agente di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari saranno considerate (anche qui è stato preso a riferimento il nuovo art. 1 bis).
Pertanto, le nuove percentuali saranno:
Inoltre, le variazioni non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi 12 mesi (dodici) di durata del contratto. Al fine di una maggiore esigenza di certezza per le imprese, è stato previsto che le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta sia per i pluri che per i monomandatari.
Art. 4 – Diritti e doveri delle parti
É stato concordato che il preponente sia tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio entro e non oltre il termine di 30 giorni da quando ha ricevuto l’ordine, della impossibilità di poterlo evadere totalmente o parzialmente.
Il preponente dovrà inoltre fornire all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine è stato previsto che il preponente si strutturi tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.
Art. 5 – Provvigioni
Conseguentemente all’introduzione del commercio elettronico nell’ambito dell’art. 1 è stata modificata la disciplina relativa alle provvigioni prevedendo che il preponente sia tenuto a riconoscere all’agente quanto maturato sulle vendite eseguite attraverso il canale del commercio elettronico aziendale registrando tali vendite negli estratti conto.
Art. 7 – Liquidazione delle provvigioni
Sulla scorta del nuovo comma 3 dell’art. 7, il preponente dovrà fornire all’agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese o trimestre le copie delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Inoltre, per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni gli anticipi provvigionali, potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione.
Art. 8 – Patto di non concorrenza
Anche nell’ambito del patto di non concorrenza è stato riportato il criterio della nuova base di calcolo di cui all’art. 1 bis.
Art. 10 – Gravidanza, Puerperio, Maternità e Paternità
In tema di politiche sociali, coerentemente con la linea adottata dalla contrattazione del sistema Confcommercio, è stata prevista la facoltà per il padre agente di commercio di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un massimo di 20 giorni dalla nascita o adozione/affido del figlio.
Art. 11 – Preavviso
Per agenti o rappresentanti operanti in forma di monomandatario il preavviso è ora previsto di cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto (in precedenza erano 5 anni), 6 mesi dal quarto anno iniziato in poi, 7 mesi dal quinto anno iniziato in poi, otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.
Artt. 12 e 13 – Indennità di fine rapporto
Prendendo atto di molti indirizzi giurisprudenziali nonché del nuovo scenario nell’ambito del contratto di agenzia, sempre più caratterizzato da forme aggregative, è stata prevista la corresponsione dell’indennità di fine rapporto anche agli agenti costituiti in forma societaria.
Inoltre, sulla scorta del lungo arco temporale di mancato adeguamento degli scaglioni delle indennità di fine rapporto (dal 2002 ad oggi), sono stati fissati a decorrere dal 1° gennaio 2026 i nuovi limiti per il calcolo della predetta indennità. A partire da tale data l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato o determinato è stabilita come di seguito:
Con riferimento all’indennità suppletiva di clientela di cui al punto II dell’art. 13 è stato recepito anche in tal caso l’art. 1 bis sulla base di computo.
Art. 14 – Incremento del fatturato
Con l’obiettivo di dare una maggiore certezza rispetto alla definizione di incremento del fatturato, è stata prevista un’alternativa alla determinazione di tale incremento attraverso il confronto dei valori delle provvigioni laddove manchino i dati relativi al volume delle vendite effettuate dalla casa mandante. Il raffronto tra dati iniziali e dati finali va effettuato in termini omogenei: pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le provvigioni, gli effetti di queste variazioni devono essere neutralizzati/considerati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui contemplati.
PER INFORMAZIONI:
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