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indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale – Nota dell’Agenzia delle Entrate

Con la Risposta n. 195/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un tema attuale nel panorama dei rapporti di lavoro, riguardante la possibilità di sostituire alcune componenti della retribuzione tradizionale, ritenute ormai obsolete, con prestazioni di welfare aziendale.

La questione trae origine da un’istanza presentata da una società che, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, ha sottoscritto un accordo sindacale finalizzato alla soppressione di alcune indennità non più rispondenti alla reale funzione retributiva. A fronte di questa soppressione, si è stabilito che i lavoratori interessati possano optare, in alternativa alla semplice conservazione delle somme sotto forma di “ad personam”, per la loro conversione in benefit aziendali.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, facendo leva sul principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, ricorda che, ai sensi della predetta norma, costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dalla loro forma o dalla loro qualificazione formale. Solo in presenza delle specifiche deroghe previste nei commi successivi dello stesso articolo – in particolare il comma 2 e l’ultimo periodo del comma 3 – è ammessa la possibilità di escludere determinate prestazioni dalla base imponibile.

L’Amministrazione ha ricordato che tali deroghe, di natura agevolativa, non possono essere applicate in modo estensivo né possono essere invocate per fattispecie non espressamente previste dalla norma. In altre parole, non è sufficiente che un benefit assuma le sembianze del welfare aziendale perché possa automaticamente beneficiare dell’esenzione fiscale, ma occorre che rientri nei casi tassativamente indicati, tra cui, ad esempio, la concessione di prestazioni assistenziali o educative, l’erogazione di servizi socialmente rilevanti oppure la conversione volontaria di premi di risultato, erogati sulla base di  incrementi oggettivi di produttività o efficienza, in beni e servizi welfare.

Nel caso in esame, però, ciò che viene convertito non è un premio di risultato, ma un’indennità fissa, storicamente parte della retribuzione ordinaria, che il datore di lavoro intende dismettere per sopraggiunta inattualità. La possibilità concessa ai lavoratori di scegliere se riceverla sotto forma di somma monetaria (congelata in cifra fissa) o in forma di benefit aziendale, pur prevista da un accordo sindacale, non sposta la natura retributiva dell’importo. Al contrario, proprio la facoltà di opzione individuale, evidenzia l’Agenzia, conferma che si tratta di retribuzione in senso proprio, semplicemente modulata secondo le preferenze del singolo lavoratore.

Ne consegue che la scelta di ricevere il controvalore delle indennità soppresse sotto forma di welfare aziendale non consente di applicare il regime di esclusione dal reddito di cui all’articolo 51 del TUIR. L’unico scenario normativamente previsto in cui la conversione in welfare può avvenire in esenzione da imposta è quello delineato dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 188), in cui i benefit sostituiscono premi di risultato soggetti, in alternativa, a imposta sostitutiva.

 

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la mera sostituzione di componenti retributive “obsolete” con prestazioni di welfare, ancorché regolata da accordi collettivi, non costituisce una fattispecie agevolabile ai fini fiscali. Le somme in questione

mantengono la loro natura retributiva e, come tali, devono essere tassate secondo le regole ordinarie previste per il lavoro dipendente. Il principio sotteso a tale orientamento è quello della neutralità fiscale rispetto alla forma della retribuzione: non può essere consentito che la mera scelta di ricevere il proprio compenso in forma diversa dal denaro comporti una riduzione della base imponibile.

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