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D.LGS. N. 30/2026 E GREENWASHING: NUOVE REGOLE PER MENU, COMUNICAZIONE E CLAIM AMBIENTALI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del Consumo e rafforza le regole contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale.

Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2024/825, la cosiddetta “Empowering Consumers for the Green Transition”, e interessa anche le imprese che operano nella somministrazione di alimenti e bevande quando utilizzano comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori.

Perché la norma riguarda i pubblici esercizi

Per un pubblico esercizio, la nuova disciplina incide principalmente sulle modalità di comunicazione commerciale e può riguardare, ad esempio, menu, cartelli, materiale promozionale, sito internet, social network e altre comunicazioni rivolte alla clientela, quando contengono dichiarazioni relative alle caratteristiche ambientali dell’attività o dei prodotti e servizi offerti.

Il principio centrale è che le dichiarazioni di carattere ambientale devono essere corrette, verificabili e adeguatamente documentate. Il decreto legislativo interviene infatti sul Codice del Consumo introducendo nuove definizioni e ampliando l’elenco delle pratiche commerciali considerate ingannevoli, con particolare attenzione alle asserzioni ambientali generiche, non dimostrate o tali da attribuire a un prodotto, a un servizio o all’intera attività caratteristiche di sostenibilità più ampie di quelle effettivamente riscontrabili.

Attenzione alle espressioni “green”, “eco” e “sostenibile”

Una delle principali novità riguarda le asserzioni ambientali generiche.

Non è possibile utilizzare un’affermazione ambientale generica, come ad esempio “sostenibile”, “green”, “eco” o formulazioni analoghe, quando l’impresa non è in grado di dimostrare l’eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti all’affermazione. In altri termini, deve essere dimostrata la conformità al Regolamento Ecolabel UE (Reg. CE n. 66/2010), a un sistema equivalente conforme alla norma EN ISO 14024, oppure il raggiungimento delle migliori prestazioni ambientali previste dalle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea.

È considerato inoltre ingannevole presentare come riferita all’intero prodotto o all’intera attività una caratteristica ambientale che riguarda, invece, soltanto un suo specifico aspetto. Si pensi, ad esempio, alla definizione di un servizio di asporto come “ecologico” quando l’unica caratteristica ambientale rilevante è l’utilizzo di una vaschetta realizzata con plastica riciclata.

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