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Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di Lavoro

Come è noto, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023.

Confcommercio ha predisposto la nota tecnica sulle principali disposizioni di interesse per le imprese, che alleghiamo integralmente.

Di seguito un breve indice delle principali norme relative all’ambito Lavoro con il commento elaborato dalla nostra Confederazione. Tutti i materiali sono anche disponibili sul nostro sito www.ascomtorino.it

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (commi 58 - 62)

La disposizione - che non ha subito modifiche durante l’iter parlamentare - introduce un meccanismo di detassazione per le mance nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti).

In particolare, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalita?, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori (individuati nel comma 5 del presente articolo) costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La detassazione – ai sensi del comma 5 - si applica con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

La disposizione prevede, inoltre, che le somme in questione siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non siano computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Viene, inoltre, stabilito che, ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefi?ci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, subordinati al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto della quota di reddito soggetta alla predetta imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva e? applicata dal sostituto d’imposta.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (comma 63)

L’articolo 1, commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro.

Tale misura agevolativa e? prevista in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente che, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, non hanno superato 80.000 euro.

Con la disposizione in esame, confermata durante l’iter parlamentare, viene prevista la riduzione della suddetta aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 10 per cento al 5 per cento, per i premi di produttivita? erogati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2023, fino all’importo massimo di 3.000 euro.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Decontribuzione per assunzioni (commi 294 - 299)

Le disposizioni introducono innanzitutto un esonero contributivo pari al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumano beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’esonero e? riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero e? alternativo a quello gia? previsto per l’assunzione dei medesimi soggetti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 marzo 2019, n. 26, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Viene, inoltre, prorogato nel 2023 e innalzato da 6 mila a 8 mila euro annui l’esonero contributivo pari a 36 mesi previsto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di eta?, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Parimenti, viene prorogato e innalzato da 6 mila a 8 mila euro annui l’esonero contributivo fino a 18 mesi previsto per le nuove assunzioni, effettuate nel 2023, di donne lavoratrici svantaggiate, con minimo 50 anni di eta? e disoccupate da almeno 12 mesi, ovvero di qualsiasi eta? e residenti in aree svantaggiate (si veda la Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021), di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

L’efficacia di tali disposizioni e? condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che l’accesso ai benefici e? subordinato altresi? al rispetto delle condizioni generali previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero al possesso del DURC regolare, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, e al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu? rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, restano validi anche i principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, secondo cui l’incentivo non spetta, in particolare, in caso di violazione del diritto di precedenza, in caso di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale in corso nell’unita? produttiva per lavoratori al pari livello, nonche? in caso di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie.

Lavoro agile per i soggetti fragili (comma 306)

La disposizione, fino al 31 marzo 2023, consente ai datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita? agile (cd. smart working) da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita?, individuate con decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei CCNL solo qualora essi siano piu? favorevoli.

 

Prestazioni occasionali – Voucher (comma 342)

La disposizione, in modifica dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, amplia la possibilita? di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo degli attuali 5. Tale estensione riguarda anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operino nel settore del turismo (Horeca), in luogo degli attuali 8.

Contestualmente, viene raddoppiato il tetto massimo di reddito erogabile dall’utilizzatore, aumentato dagli attuali 5 mila a 10 mila euro annui, con il mantenimento dei limiti reddituali previsti per ciascun prestatore (5 mila euro annui e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore).

Viene specificatamente previsto che tali disposizioni si applicano anche alle attivita? lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attivita? di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.

A questo proposito l’Inps con un comunicato stampa del 2 gennaio informa che sta adeguando i sistemi per la corretta gestione dell’istituto con le nuove regole.

Congedo parentale (comma 359)

La disposizione, in modifica dell’articolo 34, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede l’incremento dal 30% all’80% dell’indennita? di congedo parentale, in alternativa tra i genitori, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio.

La disposizione si applica con riferimento ai soli lavoratori e lavoratrici che terminano il periodo di congedo di paternita? e maternita? obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (comma 281)

Per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato – esclusi i rapporti di lavoro domestico – la disposizione prevede il riconoscimento, nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, dell’esonero disposto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), incrementato ad un valore di 2 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidita?, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. L’esonero viene applicato a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita?, non ecceda i 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

I criteri e le modalita? per il riconoscimento dell’esonero rimangono quelli previsti dalla legge di Bilancio per il 2022.

Inoltre, per il medesimo arco temporale di riferimento (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) la disposizione prevede un incremento dell’esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale per le retribuzioni piu? basse arrivando in tal caso ad un esonero complessivo del 3 per cento sulla quota contributiva IVS a carico del lavoratore. Nel corso dell’iter parlamentare, il limite relativo all’importo mensile che non deve essere superato per avere diritto all’esonero, e? stato aumentato da 1.538 euro a 1.923 euro (sempre parametrato su base 13 mensilita?).

In virtu? dell'eccezionalita? della misura in questione, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (comma 283)

La norma introduce una misura sperimentale per l‘anno 2023, prevedendo la possibilita? di conseguire il diritto alla pensione anticipata ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti: eta? anagrafica di almeno 62 anni e anzianita? contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, c.d. “Quota 103”). La misura sostituisce di fatto la precedente sperimentazione di “Quota 102”, prevista dalla scorsa legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2021, n. 234), che prevedeva la possibilita? di pensionamento anticipato con 64 anni di eta? ed almeno 38 anni di contribuzione. Il diritto, purche? conseguito entro il 31 dicembre 2023, puo? essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

I destinatari di tale misura sperimentale sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche? alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (quindi, lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati).

E? prevista l’erogazione del trattamento pensionistico a condizione che il valore lordo mensile non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps previsto dalla legislazione vigente (che in via provvisoria, per il 2023, e? pari 36.643 euro). Il trattamento integralmente spettante verra? erogato una volta terminato il periodo di anticipo, ovvero, solo a seguito della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata ordinaria.

Per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, e? consentito cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e sovrapposti presso tutte le gestioni amministrate dall'INPS seguendo le regole dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il trattamento pensionistico di pensione anticipata flessibile non e? cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto di cumulo reddituale vale fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

In merito alla decorrenza del trattamento pensionistico in oggetto, i commi 4 e 5 della disposizione in commento prevedono due distinti criteri:

  • gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

E? prevista una clausola di salvaguardia che consente ai soggetti interessati e potenziali destinatari della misura sperimentale di aderire a forme pensionistiche piu? favorevoli. La norma in commento esclude che la misura sperimentale possa essere utilizzata per conseguire:

  • le prestazioni previste all’esito delle procedure di prepensionamento avviate dai datori di lavoro che occupano piu? di 15 lavoratori in tutti i casi di eccedenza del personale (articolo 4, commi 1 e 2, legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • le prestazioni erogate dai fondi di solidarieta? bilaterali (articolo 26, comma 9, lettera b), articolo 27, comma 5, lettera f), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
  • le prestazioni erogate nell’ambito delle procedure finalizzate a sottoscrivere i contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori (commi 286 e 287)

La disposizione prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che decidono di rimanere in servizio nonostante abbiano maturato i requisiti pensionistici della misura sperimentale introdotta al comma 283 (trattamento di pensione anticipata flessibile o “Quota 103” – cfr. paragrafo precedente).

Il lavoratore dipendente che intende esercitare questa opzione - ritardando l’accesso alla pensione - puo? rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita?, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Con l’esercizio di tale opzione, alla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta?, viene conseguentemente meno l’obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

Il valore della suddetta quota di contributi a carico del lavoratore e? corrisposta interamente al lavoratore e non gia? alla gestione previdenziale di appartenenza.

E?, infine, previsto che le modalita? di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Opzione donna (comma 292)

La disciplina in commento - non modificata in sede di conversione - dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la maturazione dei requisiti di accesso ad “Opzione donna”, apportando pero? rilevanti modifiche alla platea dei beneficiari e agli attuali requisiti d’accesso.

La misura e?, infatti, ora riconosciuta non piu? a tutte le donne, dipendenti ed autonome, ma limitatamente alle lavoratrici che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianita? contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un’eta? anagrafica di sessanta anni - ridotta a cinquantanove in presenza di un figlio e a cinquantotto in caso di due o piu? figli - e rientranti in una delle seguenti categorie:

  • lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita? ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita? abbiano compiuto i settanta anni di eta? oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • donne con riduzione della capacita? lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita? civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  • lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali e? attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso la riduzione di due anni, rispetto ai 60 anni richiesti dalla misura, opera a prescindere dal numero di figli.

Assegno unico universale (comma 357)

La norma in esame, parzialmente integrata in sede parlamentare, dispone, a partire dal 1° gennaio 2023, l’incremento - nella misura del 50 per cento - dell’importo dell’Assegno unico universale, comprensivo della rivalutazione annua, per ciascun figlio di eta? inferiore ad un anno e, in caso di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 con tre o piu? figli, per ciascuno di questi di eta? compresa tra uno e tre anni.

Vengono, inoltre, resi strutturali gli incrementi introdotti, per il solo 2022, dal decreto Semplificazioni fiscali (articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) in favore dei figli con disabilita?, prevedendo a regime il riconoscimento dei seguenti importi base e maggiorazioni:

  • per ciascun figlio a carico con disabilita? a carico, indipendentemente dall’eta?, erogazione dell’importo base di 175 euro mensili, per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente per ISEE superiori a 40.000 euro;
  • per ciascun figlio disabile minorenne, e fino al compimento del ventunesimo anno di eta?, concessione della maggiorazione di ammontare pari a 105 euro, 95 euro e 85 euro, rispettivamente nel caso di non autosufficienza, di grave disabilita? o di media disabilita?;
  • per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilita?, con ISEE non superiore a 25.000 euro, l’incremento – nella misura di centoventi euro mensili – delle maggiorazioni gia? introdotte in via transitoria.

Nel corso dei lavori parlamentari, e? stato, infine, disposto - con decorrenza 1° gennaio 2023 - l'incremento del 50 per cento della maggiorazione forfettaria gia? riconosciuta ai nuclei familiari con quattro o piu? figli, per un ammontare complessivo pari a 150 euro.

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