Giugno 26, 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha ufficializzato, con la Nota n. 654 del 25 giugno 2025, il differimento del termine per l’adempimento relativo all’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società nel Registro delle Imprese.
La misura riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria già esistenti alla data del 1° gennaio 2025. Originariamente previsto entro una data ravvicinata, l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale viene ora posticipato al 31 dicembre 2025.
La decisione nasce in risposta alle difficoltà operative segnalate dalle Camere di commercio e dalle associazioni di categoria, in particolare a causa della sovrapposizione temporale con altri adempimenti societari come l’approvazione dei bilanci d’esercizio.
Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto l’obbligo per gli amministratori di società di registrare un proprio domicilio digitale (generalmente una PEC) nel Registro delle Imprese. La norma punta a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nelle comunicazioni ufficiali tra Pubblica Amministrazione e imprese.
Già con una precedente circolare (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), il Ministero aveva fornito chiarimenti interpretativi per aiutare il sistema camerale a gestire correttamente l’attuazione della norma.
La proroga è stata decisa dopo approfondite consultazioni tra il Ministero, gli uffici del Sottosegretario di Stato On. Massimo Bitonci e gli organi del sistema camerale. Tra i principali motivi della decisione:
La necessità di evitare sovrapposizioni con gli adempimenti legati ai bilanci.
Le difficoltà interpretative della normativa riscontrate da molte imprese.
La volontà di assicurare uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale.
Le Camere di commercio sono invitate a recepire tempestivamente le nuove indicazioni e a fornire un’adeguata comunicazione alle imprese interessate. Il Ministero ha inoltre annunciato che la presente nota sarà pubblicata anche sul proprio sito istituzionale.
Le altre indicazioni operative già contenute nella precedente circolare del 12 marzo rimangono confermate e valide.
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