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Con la Risoluzione 19.6.2023, n. 27/E l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'utilizzo della c.d. “remissione in bonis” ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 ai soggetti che non hanno inviato la comunicazione dei crediti energetici relativi al 3 e 4 trimestre 2022 entro il 16.3.2023, considerato che tale adempimento non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti in esame.
L’omissione della comunicazione, infatti, non inficia l’esistenza del credito d’imposta ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16.3.2023.
Recentemente quindi l’Agenzia, con l'Avviso 26.6.2023, ha comunicato la riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione.
In particolare, come desumibile dalla specifica Sezione dedicata alla comunicazione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, i soggetti che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16.3.2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Considerato il termine fissato per l’utilizzo in compensazione dei predetti crediti e dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito la Comunicazione:
Coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:
In entrambi i casi il soggetto interessato deve versare tramite il mod. F24 ELIDE la sanzione pari a € 250 con codice tributo "8114".
PER INFORMAZIONI:
011.5516208 lciarrocchi@unaservizi.it
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