Luglio 12, 2023
La legge di conversione ha, inoltre, introdotto novità in materia di contratti a termine per ciò che riguarda i primi dodici mesi di cosiddetta acausalità nonché confermato le previsioni relative alle condizioni attraverso cui è consentito apporre una motivazione per contratti di durata superiore ai 12 mesi e comunquenon oltre i 24 mesi. Giova precisare in questa sede ch e le novità dapprima introdotte dal decreto citato e le modificazioni previste dalla legge in commento non hanno modificato la disciplina della cosiddetta stagionalità contrattuale.
Per ciò che riguarda, invece, le disposizioni relative ai settori del turismo: vengono confermate le previsioni relative ai contratti di prestazione occasionale nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e viene introdotto per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
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