Novembre 8, 2023
L’INPS, con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, fornisce una disamina delle normative 2023 relative alla erogazione dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti e l’eventuale impatto sui contributi previdenziali.
In particolare, l’Istituto interviene sull’aumento della soglia dei fringe benefit, come individuati dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, previsto:
Per la determinazione dei limiti di decontribuzione si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 (3mila euro per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro per gli altri lavoratori), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si dovrà attenere alle seguenti modalità:
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
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