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Ddl Lavoro, perplessità su sorveglianza e valutazione dei sindacati

Confcommercio esprime “perplessità su alcune previsioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro”. Lo ha fatto in audizione in commissione Lavoro alla Camera sul ddl Lavoro (link al testo in pdf) per bocca di Donatella Prampolini, vicepresidente incaricata per il Lavoro e la bilateralità. Le perplessità  riguardano prima di tutto “la discrezionalità, a nostro parere esagerata, che si dà al medico competente sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori”. La norma prevede infatti che la valutazione dei rischi sia svolta in collaborazione con il medico competente che ne evidenzi la necessità modificando in maniera sostanziale l’attuale impostazione normativa che prevede la sorveglianza sanitaria solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: “riteniamo – ha detto Prampolini - che in questo caso si possa produrre un'incertezza nell’applicazione di norme che sono sanzionate penalmente, per cui dovrebbero essere ispirate a principi costituzionali di tassatività, certezza e legalità. Quindi sarebbe necessario abrogare la previsione".

Medesima richiesta è stata espressa per la parte del decreto che stabilisce che le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori titolate ad inoltrare alla Commissione per gli interpelli quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro debbano essere non più quelle “comparativamente più rappresentative” ma quelle “maggiormente rappresentative” sul piano nazionale: "si passa – ha detto Prampolini - da un elemento di valutazione dei sindacati qualitativo a un elemento di valutazione solo quantitativo. Riteniamo che questo possa danneggiare i rappresentati dalle organizzazione".

Quanto a lavoro e formazione, la Confederazione ha sottolineato che “il periodo minimo di prova fissato a due giorni per i contratti a termine fino a sei mesi è troppo breve e dovrebbe essere fissato piuttosto a 15 giorni” chiedendo di  "rinviare la materia ai contratti collettivi. In assenza di una specifica previsione, al fine di poter effettuare una valutazione adeguata ed obiettiva, si ritiene possa essere preso come riferimento un periodo minimo ad esempio di almeno 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e di almeno 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e fino a 24 mesi". "Oltre a ritenere non sufficientemente congruo il periodo minimo legale individuato – ha sottolineato ancora Confcommercio –si dovrebbe anche in tal caso salvaguardare ogni diversa disposizione prevista dalla contrattazione collettiva, anziché quella più favorevole. Si ricorda, infatti, che il vantaggio di un periodo di prova maggiore non è solo attribuibile al datore di lavoro, poiché durante lo stesso il lavoratore ha diritto a recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso". 

Fimaa: “Indicare gli estremi della fattura sugli atti di compravendita immobiliare” 

Riscrivere la norma che impone di riportare sugli atti di compravendita immobiliare il compenso percepito dall'agente immobiliare, sostituendolo con gli estremi della fattura emessa. In questo modo si garantirebbe maggiore privacy al mediatore, si riconoscerebbe piena libertà contrattuale anche ai consumatori, ma soprattutto si contrasterebbe in maniera più efficace l'evasione fiscale. È la proposta avanzata in audizione da Fimaa Confcommercio, per la quale "oggi l'Agenzia delle Entrate - ha spiegato il vicepresidente vicario Maurizio Pezzetta - grazie agli sviluppi tecnologici e digitali, può ricorrere a nuovi strumenti per effettuare ogni tipo di controllo. Primo fra tutti, appunto, la fattura elettronica, grazie alla quale l'Agenzia può verificare tempestivamente dati come imponibile, Iva ed eventuali ritenute d'acconto. E può farlo senza ledere la privacy del professionista e l'autonomia contrattuale con i cittadini".

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "Audizione Ddl Lavoro.pdf"

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