Febbraio 7, 2024
L’INPS, con il messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024, rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento, in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.
Come è noto, il contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto termina senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero qualora il datore di lavoro abbia conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
L’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro. Per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (si considerano mesi interi quelli in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
2024
Il contributo, per l’anno 2024, è pari a 635,67* euro (41% di 1.550,42* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.907,01* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 52,97* euro/mese (635,67/12).
2023
Il contributo, per l’anno 2023, è pari a 603,10* euro (41% di 1.470,99* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26* euro/mese (603,10/12).
2022
Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
2021
Il contributo, per l’anno 2021, è pari a 547,51* euro (41% di 1.335,40* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.642,53* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
*i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.
Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato |
Ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
SI |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo |
SI |
Licenziamento per giusta causa |
SI |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova |
SI |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto |
SI |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i giorni lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) |
SI |
Licenziamento personale domestico |
NO |
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo |
SI |
Dimissioni volontarie |
NO |
Dimissioniper giusta causa |
SI |
Dimissioninel periodo tutelato per maternità |
SI |
Dimissionidel lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio o alternativo (artt. 27bis e 28 D.L.vo n. 151/2001). La tutela è prevista nel periodo dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, sino al compimento di anno di vita del bambino. |
SI |
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) |
NO |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) |
NO |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti |
SI |
Risoluzione consensuale prevista in sede cd. “protetta”, dovuta al rifiuto del lavoratore al trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla sua residenza |
SI |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl |
NO |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere |
NO |
Cessazione dell’attività di impresa |
SI |
Decesso del lavoratore |
NO |
Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di CIGS, e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale. |
NO |
Licenziamenti collettivi
Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo che è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017).
Per l’anno 2024, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.550,42* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.271,34* euro (1.550,42 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.814,02* euro (1.271,34 x 3).
Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.
Il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Per l’anno 2023, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.470,99* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.206,21* euro (1.470,99 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.618,63* euro (1.206,21 x 3).
Per l’anno 2022, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.360,77* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.115,83* euro (1.360,77x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.347,49* euro (1.115,83 x 3).
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