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Ottobre 9, 2024
L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fornisce le indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotte dall’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024.
La circolare fornisce, altresì, le indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d’ufficio introdotte dal medesimo articolo 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
Il legislatore, nel confermare la qualificazione delle fattispecie di omissione e di evasione contributiva, come declinata nel testo previgente alle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha riformulato il testo della lettera b), relativa alla fattispecie dell’evasione, ricorrente anche in caso di dichiarazioni obbligatarie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento. Alla base, l’obiettivo di favorire e di accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti, iscritti alle Gestioni degli Enti previdenziali e assicurativi.
Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (cfr. l’art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
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