Gennaio 23, 2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, con la quale fornisce le prime indicazioni operative relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151 del 2015, come introdotto dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro)che integra la disciplina delle dimisisoni volontarie e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro con l’aggiunta del comma 7 bis all’art.26 del d.Lgs 151/2015.
Nel dettaglio, la citata disposizione consente al datore di lavoro, in caso di allontamento ingiustificato del lavoratore dalla postazione lavorativa per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL applicato tra le parti, ovvero in mancanza di tale indicazione oltre i 15 giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro dandone comunicazione all’Ispettorato del Lavoro che potrà verificare la veridicità della comunicazione. Tale comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente, indice della volontà del lavoratore di dimettersi, salvo il caso in cui il suddetto dimostri l’impossibilità per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Innanzitutto, l’Ispettorato chiarisce che il datore è tenuto ad inviare, “preferibilmente a mezzo PEC”, la comunicazione di assenza ingiustificata del lavoratore alla sede dell’INL territorialmente competente, “da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro”. Altresì, specifica che tale comunicazione va effettuata laddove il datore abbia preliminarmente verificato il protrarsi dell’assenza ingiustificata oltre i termini consentiti e solo qualora intenda far valere tale assenza ingiustificata ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.Inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota in commento, fornisce utili spiegazioni in ordine al contenuto della comunicazione da trasmettere e alle verifiche che è tenuto svolgere. Difatti tale comunicazione deve riportare “tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza”. Per semplificare tale adempimento, l’INL mette a disposizione un modello di comunicazione di cui all’allegato 2.
Ricevuta la comunicazione, gli organi dell’INL preposti alla verifica potranno contattare il lavoratore, ma anche altro personale impiegato, al fine dell’accertamento della veridicità della suddetta comunicazione. In questo l’ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale completare le dovute verifiche.
Decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato, il datore potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. A tal riguardo, l’Ispettorato chiarisce che laddove il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità di comunicare i motivi alla base dell’assenza o la circostanza di averli comunicati – o ancora, laddove l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro - l’INL sarà tenuto a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto, sia al datore di lavoro.
Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro stabilisce che, nell’ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze da parte del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa (ad es.: mancato pagamento delle retribuzioni), lo stesso avrà facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.
la nota n. 579 del 22 gennaio 2025
Il Modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata all’ITL
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