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INPS: integrazione salariale, assegni, disoccupazione e fondi – importi 2025

L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

Riporta, inoltre, l’importo massimo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, dell’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Nel dettaglio.

 

Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS)

 

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono pari a:

 

· 1.404,03 lordi, corrispondenti a 1.322,05 netti;

· 1.684,85 lordi, corrispondenti a 1.586,45 netti

per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Gli importi sono indicati al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015, ad € 1.436,61 per il 2025.

L’importo massimo mensile della suddetta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, € 1.562,82 (art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015).

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, ad € 1.436,61 per il 2025.

L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2025, € 1.562,82 (art.15, co. 4, D.Lgs. n.22/2015).

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO

 

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO, nell’anno 2025, (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a € 12.648,00.

L’importo mensile dell’ISCRO, per l’anno 2025, non può essere di importo inferiore a 252,00 e non può superare l’importo di € 806,40.

 

 

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