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Novembre 5, 2025
L’INPS, con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, in virtù della sentenza n. 115, del 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale, informa che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.
Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).
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