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Gennaio 19, 2026
Dopo la tragedia di Crans Montanà, le Autorità di controllo hanno attivato una serie di accessi per la verifica della sicurezza nei locali di intrattenimento con ballo (Discoteche), con chiusure nelle zone di montagna e sospensioni d’attività o prescrizioni d’urgenti interventi anche in città.
Come era immaginabile, le verifiche puntano su locali di grandi concentrazioni di pubblico, sottoposti ad una regolamentazione ferrea in materia di sicurezza ed antincendio, trascurando che il locale di Crans non fosse una Discoteca, ma un bar con attività musicale, che in Italia non ha le stesse regole delle Discoteche in materia di prevenzione.
Ciò non toglie che anche detti locali abbiano doveri specifici in materia di sicurezza ed antincendio, soprattutto se effettuino intrattenimenti musicali, che in ogni caso dovrebbero avere la caratteristica della saltuarietà ed accessorietà rispetto alla normale attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Con la circolare 678 del 15 gennaio 2026 (allegata) il Ministero degli interni Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato gli indirizzi applicativi, in materia di prevenzione incendi.
La circolare fornisce chiarimenti con l’obiettivo di uniformare l’applicazione delle norme di prevenzione incendi sul territorio nazionale, nel rispetto della distinzione tra attività soggette al DPR n. 151/2011 e dei relativi profili di rischio (discoteche), nonché dei locali solo soggetti al TULPS (Bar, ristoranti).
L’atto conferma che le attività di sola somministrazione di alimenti e bevande – ovvero quelle che svolgono intrattenimenti musicali o danzanti in forma accessoria, occasionale e non ricorrente – non rientrano tra le attività soggette al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, non essendo incluse nell’Allegato I del provvedimento. Per tali esercizi, esclusi dalle regole tecniche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo il D.M. 3 settembre 2021 (“Minicodice”), qualora ricorrano i requisiti dei luoghi a “basso rischio”; in caso contrario, si applicano i criteri del D.M. 3 agosto 2015 (“Codice di prevenzione incendi”).
Ovvero i bar e ristoranti son soggetti agli obblighi derivati dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro che incidono anche sulla sicurezza dei locali e degli avventori.
Sebbene il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex artt. 17 e 18 del D.Lgs n. 81/2008 abbia ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la valutazione dei rischi che ricadono sugli stessi comporta la necessità di considerare anche gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico (es. quali clienti, utenti, visitatori) nelle interferenze operative svolgimento attività lavorativa ecc.
I bar risponderanno solo agli obblighi della sicurezza sul lavoro se per l’antincendio si possono classificare a basso rischio ovvero:
In caso di fuoriuscita da questi parametri, o di attività continuativa, si applica il Codice Prevenzioni incendi, come per le discoteche
L’atto di indirizzo in argomento, inoltre, richiama l’obbligo di predisposizione del Piano di emergenza. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio..nei seguenti casi:
Si sottolinea, quindi, come anche in questo caso, la necessità del piano di emergenza debba essere sviluppato non esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, ma in relazione al numero complessivo dei presenti, a qualsiasi titolo, all’interno dell’attività. Sul punto, viene altresì evidenziato il c.d. principio di inclusività e, dunque, di esplicitare sistematicamente nel Piano emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, così da garantire una gestione efficace e orientata alla tutela della vita umana.
Vi è poi uno specifico riferimento all’importanza del ruolo svolto dagli addetti al servizio antincendio, vale a dire i soggetti che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.81/2008 e dell’art. 4, del Decreto 2 settembre 2021, sono incaricati dal datore di lavoro dell’attuazione delle misure antincendio: “tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio”.
La circolare chiude ricordando l’obbligo dei gestori delle attività di garantire nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza dichiarate e di aggiornare le misure di prevenzione e di gestione delle emergenze in relazione all’evoluzione delle modalità di svolgimento dell’attività.
Restano invece soggetti alle regole tecniche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, tra cui le discoteche, di cui al DM Int. Del 19 novembre 1996 o la regola tecnica verticale V.15 del D.M. 22 novembre 2022 ovvero quelle di cui al DPR n. 151/2011 – i locali titolari di licenze ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.
Per bar e ristoranti esistono pertanto, pur nella difficoltà di coordinamento delle norme, obblighi specifici atti ad evitare rischi per lavoratori ed avventori, da incrementare in caso di elevato affollamento.
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