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Circolare INPS n. 1/2026 – sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026

Con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026 in allegato, l’INPS ha fornito il quadro riepilogativo delle nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie che troveranno applicazione nel corso dell’anno 2026.

La parte più corposa della circolare è dedicata agli interventi volti a gestire le situazioni di crisi e a garantire la continuità del reddito per i lavoratori ancora in forza.

Tra gli interventi di maggior rilievo si segnalano, in particolare, la disposizione prevista dalla Legge n. 182/2025 e le nuove misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Rispetto alla Legge n. 182/2025, la Circolare rammenta che l’art. 22, comma 1, ha previsto che, a decorrere dal 18 dicembre 2025, il lavoratore percettore del trattamento di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo, svolge attività lavorativa, è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale. L’INPS ha colto l’occasione per rammentare, altresì, che il lavoratore era già obbligato a dare preventiva comunicazione all’INPS e che, a seguito della novella legislativa introdotta, tale comunicazione dovrà essere resa anche al datore di lavoro. L’INPS ha, altresì, chiarito che con successiva circolare illustrerà nel dettaglio gli effetti e l’ambito di applicazione della predetta modifica.

Nell’alveo delle disposizioni introdotte con l’ultima Legge di Bilancio si segnalano, in particolare, le seguenti:

· trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa: il comma 165 della predetta Legge di Bilancio stanzia ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026 per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità in deroga) in favore dei dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. La nuova norma affida il controllo e il monitoraggio dei flussi all’INPS;

· proroga dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa: il comma 166 proroga, per l’anno 2026, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all’utilizzo della CIGS appartenenti alle imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.

· trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività: il comma 167 proroga per l’anno 2026 la CIGS finalizzata alla gestione degli esuberi del personale per le imprese che cessino o abbiano cessato l’attività. Tale beneficio è consentito per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro. In merito alle istruzioni procedurali, l’INPS rinvia al messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018. Il comma 172 proroga, per l’anno 2026, le misure di sostegno al reddito che consentono di richiedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di sei mesi, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Il limite di spesa previsto per il finanziamento di tali interventi è fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026. Con riferimento alle istruzioni procedurali, l’INPS rinvia alle indicazioni fornite con il paragrafo 3 della circolare n. 121 del 13 agosto 2025;

· misure di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center: il comma 170 della summenzionata Legge di Bilancio prevede, per l'anno 2026, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

L’Inps provvede a chiarire che tale trattamento in deroga per un massimo di 12 mesi è rivolto alle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente. Tale beneficio può essere richiesto prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni. Tale misura è regolata· dall’emanazione di specifici decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all’impresa beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista. Sul punto si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con i messaggi n. 1495 del 4 aprile 2022 e n. 2232 del 13 giugno 2024;

· ulteriore periodo di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica: il comma 171 prevede, per le imprese considerate di interesse strategico nazionale che occupano almeno 1000 lavoratori, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, un ulteriore periodo di CIGS, su specifica istanza del datore di lavoro e conseguente autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, entro il limite di spesa di 63,3 milioni di euro e può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà, oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale;

· proroga CIGS di 12 mesi per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi: il comma 173 prevede un incremento di 150 milioni di euro per i trattamenti di CIGS per processi di riorganizzazione complessi o crisi aziendale complessa per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L’INPS rammenta che tale misura prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e per un periodo di 6 mesi per le causale di crisi aziendale. Per i presupposti e le condizioni da rispettare, l’INPS rinvia al messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.

· l’INPS provvede, altresì, a chiarire che durante il 2026 continueranno a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno al reddito come quello di cui all’articolo 22–ter del decreto legislativo n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di CIGS per un periodo massimo di 12 mesi complessivi. Altresì, per l’anno 2026, continua a trovare applicazione la misura introdotta dall’articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025, in favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno 1000 lavoratori dipendenti che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (27 giugno 2025), abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Tale ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ed entro il limite di spesa pari a 30,7 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,3 milioni di euro per il 2026 e a 32 milioni di euro per il 2027. Gli aspetti operativi di quest’ultima misura sono illustrati con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025.

· modifiche alla disciplina in materia di incentivo all’autoimprenditorialità (anticipazione NASpI): il comma 176 ha modificato la disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 22/2015. In particolare, viene eliminato il riferimento all’erogazione dell’anticipo della NASpI in un’unica soluzione e introdotta una norma che ne prevede la corresponsione in due periodi distinti:

- la prima nella misura del 70 per cento dell’intero importo;

- la seconda pari al 30 per cento, da erogare al termine della durata del periodo teorico della NASpI e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

Si ricorda che, per poter beneficiare dell’anticipo, il soggetto richiedente non deve essere stato rioccupato e non essere titolare di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

· elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale (comma 219): a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene elevata l’età dai 12 ai 14 anni del bambino per la fruizione del congedo parentale, comprendendo anche la fattispecie del prolungamento in presenza di un figlio con disabilità grave accertata.

La disposizione si applica sia per le nuove nascite che in caso di adozioni o affidamento del minore.

Per ogni ulteriore dettaglio delle singole fattispecie e delle relative istruzioni operative, si rinvia alla circolare n. 1/2026.

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