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Maggio 4, 2026
L’INPS, con circolare n.42/2026, illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 20261 in materia di incentivo al posticipo del pensionamento. Come noto tale misura consente ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive la facoltà di rinunciare all’accredito della quota contributiva pensionistica (IVS) a proprio carico: gli importi corrispondenti saranno pertanto erogati ai medesimi mediante la retribuzione.
Le condizioni necessarie affinché il lavoratore possa esercitare tale diritto sono alternativamente:
In entrambi i casi il lavoratore deve scegliere di proseguire l’attività lavorativa dipendente, pur avendo raggiunto il diritto ad uno dei due trattamenti.
La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
Inoltre, con riferimento alla cessazione degli effetti dell’incentivo al posticipo del pensionamento, la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa di produrre effetti:
- in caso di conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore -fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità- o al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- in caso di esercizio da parte del lavoratore della revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata.
Procedura di riconoscimento
Il lavoratore interessato deve dare comunicazione all’Inps ai fini della verifica dei requisiti spettanza della misura; l’istituto entro trenta giorni comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”. Per tutte le ulteriori istruzioni operative e contabili e i chiarimenti sulle condizioni di spettanza della misura, si rinvia alle circolari n. 82/2023, n. 102/2025 e n. 19/2026, con le quali sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento.
PER INFORMAZIONI:
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