Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto interministeriale n. 371 del 25 novembre 2019 che individua, per l’anno 2020, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.
Gli incentivi previsti dall'art.4 della L.92 del 2012
La Legge 92/2012, se da un lato ha abrogato il contratto di inserimento (artt. 54 e ss D.Lgs. 276/2003), volto a garantire la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente deboli, ha introdotto degli incentivi contributivi in favore di lavoratori over 50 e delle donne rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati secondo il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017.
Riguardo ai lavoratori ultracinquantenni essa ha in particolare previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, vi sia la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; inoltre, se il contratto di assunzione viene successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione; mentre nel caso in cui l’assunzione venga effettuata ab origine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato, questa deve necessariamente intervenire entro la scadenza del beneficio. Al riguardo vengono formulati i seguenti esempi:
- Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto (quindi dopo che sono decorsi i dodici mesi). In questa ipotesi spetta l’incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non spetta il beneficio per la trasformazione.
- Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese (quindi quando ancora non sono decorsi i dodici mesi). In questa ipotesi, invece, spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto.
In favore delle donne, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, è prevista una riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro, per l’assunzione di:
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18, lettera e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze (Decreto Interministeriale del 28 novembre 2018 per il 2019);
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L'agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.
La Circolare INPS 24 luglio 2013, n. 111 ha precisato come l’incentivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione nonché per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
L’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato venga effettuata una nuova assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di un ex dipendente che abbia già beneficiato in parte dell’incentivo. In tal caso è necessario che il lavoratore abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l’incentivo spetta per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.
Ad esempio:
- Alfa: - assume Tizio a tempo determinato per 3 mesi;
- dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.
Spetta l’incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove mesi residui per il secondo rapporto), se al momento della seconda assunzione il lavoratore ha ancora l’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi.
L’incentivo deve essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati, se il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.
Si formulano i seguenti esempi:
- Alfa assume a tempo pieno e determinato per 13 mesi Tizio, disoccupato da quattordici mesi; spetta l’incentivo per 12 mesi. Alla scadenza il rapporto non viene trasformato a tempo indeterminato; Tizio torna ad essere disoccupato e la sua anzianità di disoccupazione decorre nuovamente da zero; dopo un anno e mezzo Tizio matura nuovamente l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. Se Alfa lo riassume a tempo determinato per almeno 12 mesi spetteranno nuovamente gli incentivi per 12 mesi.
In particolari situazioni l’incentivo può spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013.
Inoltre, in particolari situazioni l’incentivo può altresì spettare per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati dopo il 2012; infatti può avvenire che il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore, che abbia meno di cinquant’anni alla data dell’assunzione e abbia poi almeno cinquant’anni alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato.
Per espressa previsione del legislatore l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.