loader image
Chiudi

Indicazioni INPS su interventi e profili contributivi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

L’INPS, con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022, ha illustrato le novita? introdotte dal Decreto emergenza Ucraina (Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21) e dalla Legge 8 marzo 2022, n. 25 di conversione del decreto legge 4/22 “sostegni ter” in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, riepilogando le relative istruzioni operative.

La circolare ha, inoltre, fornito indicazioni sulle modifiche apportate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2022, n. 67 per quanto riguarda i criteri di esame dei trattamenti di integrazione salariale per la concessione della cassa integrazione.

Per ogni tipologia di trattamento di integrazione salariale, la circolare ha definito i datori di lavoro destinatari, le condizioni di accesso, la durata e le caratteristiche dell’intervento, indicandone anche gli aspetti contributivi.

Si evidenziano di seguito gli aspetti piu? rilevanti.

Trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 44 comma 11 quinquies del dlgs 148/2015

Al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficolta? nell’anno 2022 puo? essere richiesta dai datori di lavoro la cassa integrazione ordinaria (CIGO) per un ulteriore di 26 settimane da fruire entro il 31 dicembre 2022. La disposizione in questione si applica alle imprese di cui all’art. 10 del dlgs 148/2015 ovvero industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive; imprese dell’industria boschiva; imprese addette al noleggio; imprese industriali degli enti pubblici; imprese industriali di tipo lapideo; cooperative agricole e zootecniche.

Assegno di integrazione salariale a carico del FIS di cui all’art. 40 del dlgs 148/2015

I datori con una forza lavoro fino a 15 dipendenti hanno la possibilita? di richiedere un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo ricompreso tra il 22 marzo 22 e il 31 dicembre 2022. I settori professionali rientranti nella misura sono quelli di cui all’allegato 1 del dl 21/2022 ovvero turismo, ristorazione, trasporto marittimo, distribuzione cinematografica e parchi divertimento e tematici.

Atteso che tale misura prevista dall’ articolo 44, comma 11 sexies, del D.lgs n. 148/2015 postula il raggiungimento dei limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti, si precisa che, relativamente al Fondo di integrazione salariale, ai fini dell’accesso al nuovo periodo (per un massimo di 8 settimane), qualora non risultino interamente autorizzate le 13 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti) ovvero le 26 settimane (per datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente piu? di cinque dipendenti), le Strutture territoriali dell’Istituto provvederanno ad autorizzare la domanda per il periodo integrabile ancora disponibile fino a concorrenza dei predetti limiti temporali e inviteranno i datori di lavoro a presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento parziale, una nuova domanda per richiedere l’accesso alle ulteriori settimane sino al termine del periodo originariamente richiesto.

Si precisa, inoltre, che la deroga di cui all’articolo 44, comma 11 sexies, del D.lgs n. 148/2015 opera, esclusivamente, con riguardo ai limiti massimi di durata dei trattamenti.

Conseguentemente, permangono gli ulteriori requisiti richiesti per accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale.

Integrazione salariale con esonero del versamento del contributo addizionale

L’Istituto ha ricordato che la disciplina normativa di cui al comma 2 dell’art. 11 del dl 21/22 consente ai datori di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, in caso di sospensione o riduzione dell’attivita? lavorativa nel periodo che va dal 22 marzo al 31 maggio 2022. Tale previsione riguarda i settori con Codice ATECO 2007 elencati nell’All. A del dl 21/22 (siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria).

Rispetto a tale misura l’Inps ha precisato che risultera? applicabile a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 107 paragrafo 3 del trattato sul funzionamento della Unione europea

Allo stesso modo la circolare ricorda ulteriormente che i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I del decreto legge 4/22 convertito in legge 25/22 (turismo, ristorazione, trasporto marittimo, alla distribuzione cinematografica e ai parchi divertimento e tematici) che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, hanno sospeso o ridotto l’lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 24 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto e? stato approvato con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022.

La circolare in oggetto ha definito infine le modalita? operative per la compilazione del flusso uniemens per l’esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

 

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "Circolare numero 97 del 10-08-2022[1].pdf"

Ti servono maggiori informazioni?