Ottobre 11, 2022
Con la circolare n. 13 del 4 ottobre 2022, dal titolo “Fattura elettronica tra fine del periodo transitorio e pagamento dell’imposta di bollo”, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato le principali novità in materia fiscale introdotte dal D.L. n. 36/2022.
Il decreto ha esteso, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica a nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, finora esclusi.
Nello specifico, il Decreto ha eliminato dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 la parte della norma che esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- i soggetti in “regime di vantaggio”;
- i contribuenti in “regime forfetario”;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Ne consegue che a partire dal 1° luglio 2022 tali soggetti sono obbligati alla trasmissione della fattura in modalità elettronica.
Il Decreto, però, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ha escluso l’applicazione delle sanzioni ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, da luglio a settembre 2022, le fatture possono essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Dal 1° ottobre 2022, invece, il termine di emissione è quello ordinario di 12 giorni.
L’obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del limite di ricavi o compensi di 25.000 euro dal 1° gennaio 2024.
Il versamento dell’imposta di bollo
Per l’anno 2022 se l’imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, è possibile provvedervi entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre; se l’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.
Dal 2023 se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera 5mila euro, la stessa potrà essere versata entro il 30 settembre, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre.
Invece, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il relativo pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Imposta di bollo sulle e-fatture: la gestione
Come ricordato nella circolare, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato (che deve essere in possesso della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o della delega al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”), entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
Ne consegue che, sono messi a disposizione, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi, due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: l’elenco A (non modificabile) e l’elenco B (modificabile).
Come versare l’imposta di bollo
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
- indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
- versando l’importo dovuto tramite modello F24 da presentarsi in modalità telematica.
In questo caso, i codici tributo sono:
2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC, nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo;
- la sanzione ridotta a un terzo;
- gli interessi.
Per ulteriori chiarimenti 011/5516125 o fiscale@ascomtorino.it
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