Novembre 8, 2023
Si ritiene utile informare che, con on nota 30 ottobre 2023, Prot. 724, l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto per fornire chiarimenti in ordine all’applicazione
del Decreto Direttoriale 20 settembre 2023, n. 111 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali che ha rivalutato gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni
in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi
forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del
medesimo d.lgs. n. 81/2008.
Tale rivalutazione, si ricorda, è stata fissata nella misura del 15,9% e tiene conto
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratasi nel quinquennio
2019- 2023 che, arrotondata ai sensi dell’articolo 306, comma 4 bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008. n. 81, risulta pari, appunto, al 15,9%.
Ad avviso dell’Ispettorato, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti
sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite
in via amministrativa, la rivalutazione di cui al Decreto 111/23 trova applicazione
esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua
pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.
L’incremento non si applica poi alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del
d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre
versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale,
le quali non costituiscono «propriamente sanzione».
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