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Agosto 1, 2025
E’ stata pubblicata una nota di chiarimento condivisa tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, nella quale si affronta il tema dell’attribuzione del ruolo di “preposto” ai lavoratori con limitata anzianità di servizio (ad esempio 12 mesi) o assunti con contratto di apprendistato.
In particolare, l’Ispettorato precisa che l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 non prevede specifici requisiti o incompatibilità legati all’anzianità di servizio o alla tipologia contrattuale. La corretta individuazione del preposto deve quindi basarsi sull’effettiva capacità della persona incaricata di esercitare i poteri e le funzioni previste dalla normativa.
Ne consegue che né la sola qualifica di apprendista né la ridotta anzianità di servizio costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dall’incarico. È invece necessario verificare in concreto, caso per caso, la sussistenza delle competenze, dell’esperienza e dell’effettività dei poteri attribuiti.
Si richiama, infine, l’attenzione sull’obbligo per il datore di lavoro di assicurare una formazione completa e di non limitarsi a un mero adempimento formale. Gli Organi di Vigilanza, infatti, effettueranno verifiche puntuali sull’effettivo possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento della funzione di preposto.
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