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Marzo 5, 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto 18 febbraio 2026 con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, ha introdotto gli Indici di affidabilità contributiva (ISAC) nei settori M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” e G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”.
L’ISAC per il settore M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO:
L’ISAC per il settore G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri” è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO:
Entro il 31 marzo 2026, l’INPS trasmetterà, in via telematica, ai datori di lavoro rientranti nei predetti settori una comunicazione di “compliance” che riporta le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell’ambito del modello ISAC di riferimento e del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1 – Riforma 2. In caso di scostamento dai valori normali degli indicatori, nella comunicazione verrà specificata l’entità dello stesso, tra le opzioni “lieve” o “significativo”. Nella medesima comunicazione verrà fornita, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità.
Tale stima ha carattere puramente indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro che risulterà conforme al modello ISAC rientrerà nella cosiddetta “fascia di normalità”, senza scostamenti “lievi” o “significativi”. Il nominativo del datore di lavoro, che rientrerà nella fascia di normalità, sarà comunicato, nel rispetto della disciplina normativa sulla protezione dei dati personali, dall’INPS al Ministero del lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), per l’orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva. A tale fine, costituisce elemento premiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, non sottoporre i datori di lavoro che rientrano nella fascia di normalità ad accertamenti ispettivi prioritari, nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza in materia contributiva.
Le parti sociali sono state informate solo da alcuni mesi del processo di costruzione sperimentale degli indici di affidabilità contributiva, con un percorso quindi molto differente da quello di elaborazione degli ISA fiscali che ne ha visto un coinvolgimento pluriennale.
La Confederazione, pur mostrando un atteggiamento positivo verso la predisposizione di uno strumento finalizzato a far emergere irregolarità e basi imponibili, ha fatto in primis rilevare come il fatto che la sperimentazione parta dal settori del commercio all’ingrosso alimentare e delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, non trovasse un puntuale riferimento nella normativa e come tale decisione generasse una stigmatizzazione negativa nei confronti dei medesimi. A seguito di ciò, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno affermato che otto settori sono coinvolti nella sperimentazione - gli ulteriori sei saranno a breve individuati - e che i primi due non sono da considerarsi caratterizzati da una maggior rischiosità circa l’affidabilità contributiva.
Le ulteriori nostre richieste si sono rivolte alla formulazione delle lettere di compliance: le stesse, essendo costruite sul modello ISA fiscale, non sono di facile lettura, generando onerosità compilativa, pertanto abbiamo chiesto che l’interlocuzione con INPS e Ministero sia caratterizzata da collaborazione e supporto degli Enti medesimi e da una raccolta anche progressiva delle informazioni.
Abbiamo, infine, più volte proposto, di cogliere questa occasione per far emergere situazioni di irregolarità nell’applicazione di contratti non comparativamente più rappresentativi, anche mediante la richiesta di indicazione del codice contratto, come primo elemento di valutazione di regolarità.
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