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Governo: misure a favore delle imprese, connesse alle crisi dei mercati internazionali

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il decreto legge n. 42 del 3 aprile 2026, con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 

DECRETO-LEGGE 3 aprile 2026, n. 42 

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi  connessi  alle

crisi dei mercati internazionali, nonche' in  favore  delle  imprese.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure

per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei

carburanti;

  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di

adottare misure a sostegno delle imprese e dell'economia;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 3 aprile 2026;

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e

del made in Italy,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,   del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'

alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale;

 

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

 

           Modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

 

  1. Al decreto-legge  27  marzo  2026,  n.  38,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 8:

      1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  sensi

dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30  dicembre

2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le  comunicazioni  di

cui all'articolo 38, comma 10, primo  periodo,  del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE  la  comunicazione

che   l'investimento   risponde   tecnicamente   ai   requisiti    di

ammissibilita' previsti dal decreto del Ministro delle imprese e  del

made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6

agosto  2024,  n.  183,  nonche'   dell'esaurimento   delle   risorse

disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo,  sotto  forma  di

credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per

l'anno 2026, pari all'89,77  per  cento  dell'ammontare  del  credito

d'imposta richiesto con le  predette  comunicazioni  con  riferimento

agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge  11

dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»;

      2) al comma 3,  sostituire  le  parole:  «di  cui  al  presente

articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»;

      3) dopo il comma  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Alle

imprese di cui al comma 1  e'  concesso  un  contributo,  nel  limite

massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026,  di  80  milioni  di

euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di  euro  per  l'anno  2028.  Il

contributo e' concesso in proporzione alle spese  sostenute  per  gli

investimenti in impianti finalizzati  all'autoproduzione  di  energia

elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le

spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta,  nel  rispetto

del principio di non arrecare  un  danno  significativo  all'ambiente

(DNSH) e alle spese sostenute per  le  certificazioni  relative  alla

documentazione contabile e per quelle necessarie  alla  dimostrazione

della  riduzione  dei  consumi  energetici  e  della  conformita'  al

principio DNSH, rilasciate da soggetti  abilitati,  risultanti  dalle

comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo  di  cui  al  presente

comma non puo' eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del  credito

d'imposta richiesto con le predette  comunicazioni  per  le  medesime

spese. Il Ministero delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy  provvede

all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni  fornite

dal GSE in relazione  alle  spese  sostenute,  secondo  le  modalita'

individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui  al  presente

comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di

aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero

delle imprese e del made in Italy.».

      4) al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;

      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Agli  oneri

derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni  di  euro  per  l'anno

2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per

l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.»;

    b) dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 8-bis (Misure in materia di accise). - 1. In  continuita'

con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026,

n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi  dei

prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul

gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul  gas  naturale

usati come carburanti, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle

disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e

sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato

con  il  decreto  legislativo  26  ottobre   1995,   n.   504,   sono

rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al  1°  maggio  2026,  nelle

seguenti misure:

        a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

        b) oli da gas o gasolio usato come  carburante:  472,90  euro

per 1000 litri;

        c) gas di petrolio liquefatti (GPL)  usati  come  carburanti:

167,77 euro per mille chilogrammi;

        d) gas naturale usato come carburante: zero  euro  per  metro

cubo.

      2. Per il medesimo periodo di cui al  comma  1,  l'aliquota  di

accisa di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28

marzo 2025, n.  43,  applicata  ai  gasoli  paraffinici  ottenuti  da

sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo

tal quali per essere impiegati come  carburanti,  che  soddisfano  le

condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo  5,  del  regolamento

(UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   e'

rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

      3. Agli oneri derivanti dai  commi  1  e  2,  valutati  in  308

milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni  di  euro  nell'anno

2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

      Art. 8-ter (Credito  d'imposta  per  l'acquisto  di  gasolio  e

benzina a favore delle imprese agricole). - 1. Al  fine  di  mitigare

gli  effetti   economici   derivanti   dal   perdurare   dell'aumento

eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina,  derivanti  dalle

recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e'  riconosciuto,

nel limite di  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  a  parziale

compensazione  dei  maggiori  oneri  effettivamente   sostenuti   per

l'acquisto  di  gasolio  e  benzina  per  l'alimentazione  dei  mezzi

utilizzati per l'esercizio delle attivita'  agricole,  un  contributo

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento

della spesa sostenuta per l'acquisto del  carburante  effettuato  nel

mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture

d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

      2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2026. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge

23 dicembre 2000, n. 388  e  all'articolo  31  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio  2010,  n.  122.  Il  credito  d'imposta  non  concorre   alla

formazione  del  reddito  dell'impresa  ne'  della  base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a  oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

      3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'

alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata  in

vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'

di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  con  particolare

riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di

credito d'imposta, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa

previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle  condizioni  di

revoca e all'effettuazione dei controlli.

      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel

rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.  Ai

relativi adempimenti europei provvede il Ministero  dell'agricoltura,

della sovranita' alimentare e delle foreste.

      5. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  30

milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo

18.

      Art.    8-quater    (Misure    urgenti    per    il    sostegno

all'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  impattate   dal

rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto). - 1.

Nel limite di 800 milioni di  euro  delle  disponibilita'  del  fondo

rotativo di cui all'articolo 2, primo  comma,  del  decreto-legge  28

maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29

luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma

2, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo  72,  comma

1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato

fino  al  venti  per  cento  dei  finanziamenti  concessi  ai   sensi

dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle  domande

di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al  comma  1  se

sussistono le seguenti condizioni:

        a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;

        b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla

transizione digitale o ecologica di cui all'articolo  7  del  decreto

del Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale

1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale -  Serie  generale

n. 164 del 15 luglio 2023;

        c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo  a

causa  del  rincaro  dei  costi  energetici  o  una  diminuzione  del

fatturato o dei flussi di cassa in relazione al  conflitto  nell'area

del Golfo Persico.

      3. Il cofinanziamento a fondo perduto di  cui  al  comma  1  e'

elevato fino al trenta per cento per le  imprese  qualificabili  come

piccola e media impresa (PMI) come  individuate  dall'Allegato  1  al

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

      4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a  fondo  perduto

di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel  limite

massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di  140  milioni  di

euro per l'anno 2027.

      5. Con una o piu' deliberazioni, il  Comitato  agevolazioni  di

cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,

puo' stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di  cui  al

comma 2, i termini e le modalita'  per  l'applicazione  della  misura

prevista dal presente articolo.».

    c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e'  incrementato

di» aggiungere le seguenti parole: «43 milioni  di  euro  per  l'anno

2031 e» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  Fondo  per

le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma  443,  della

legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro

per l'anno 2027. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  95

della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  relativamente  alla  quota

destinata al  potenziamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza

energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni  di  euro

per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028,  di  129,6

milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro  per  l'anno

2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il  finanziamento

dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa  ulteriore

di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro  per

l'anno 2028, di 17,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  di  10,65

milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per  l'anno

2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della  legge

28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di  ulteriori  9,45

milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per  l'anno

2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di  7,46  milioni  di

euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno  2031.  Per

le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  648,  della  legge  28

dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata  la  spesa  di  ulteriori  4,05

milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro  per  l'anno

2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029,  di  3,19  milioni  di

euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per  l'anno  2031.  Il

fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023,

n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026».

      2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

        i) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti

dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma  1,  7,

comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11,  comma  1,

13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro  per

l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni  di

euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno  degli  anni

2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni  di

euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro  per  l'anno  2033,  67,2

milioni di euro per l'anno 2034  e  61,6  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2035, e pari  a  2.166,25  milioni  di  euro  per

l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di

euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per  l'anno  2029,  100,3

milioni di euro per l'anno 2030, 86,5  milioni  di  euro  per  l'anno

2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032  al  2034,

27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2036, si provvede:»;

        ii) alla lettera a), sostituire le parole: «7, comma  1,  12,

comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1» con

le seguenti: «7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e  delle  minori  spese

derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»;

        iii) alla lettera b), sostituire le parole: «537  milioni  di

euro» con le seguenti: «1.300 milioni di euro»;

        iv) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

          «b-bis) quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per  il

2027 e 60 milioni  per  il  2028  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460,  della

legge 30 dicembre 2024, n. 207;

          b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante

corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato,  delle

somme  disponibili  in  conto  residui  nell'ambito  dello  stato  di

previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi

dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

          b-quater) quanto a 64 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,

mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata  del

bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge

23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026,  non  sono

riassegnate ai pertinenti programmi e  restano,  per  detto  importo,

acquisite all'erario;

          b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di  euro  per  l'anno

2026, mediante corrispondente utilizzo di quota  parte  dei  proventi

derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto  serra

dell'anno 2025, di cui all'articolo  23  del  decreto  legislativo  9

giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al  secondo

periodo del comma 4  del  medesimo  articolo  23.  Tale  quota  resta

definitivamente acquisita all'erario;

          b-sexies) quanto a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2026

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b-septies)  quanto  a  euro  333.924.858  per  l'anno  2026

mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  quanto  a

euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse  iscritte

nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   7,   del   decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

          b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026  mediante

utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi

dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.

102;

          b-novies) quanto a euro 398.600 per  l'anno  2026  mediante

utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi

dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre  2021,

n. 199;

          b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante

utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi

dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.

102;

          b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026  mediante

utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  ai  sensi

dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.

102;

          b-duodecies)  quanto  a  euro  3.000.000  per  l'anno  2026

mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi

dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

          b-terdecies) quanto  a  euro  11.799.752  per  l'anno  2026

mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi

dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.

47;

          b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000  per  l'anno  2026

mediante utilizzo delle risorse iscritte nello  stato  di  previsione

del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  ai  sensi

dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16  settembre  2024,  n.

131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024,  n.

166;

          b-quinquiesdecies) quanto a  euro  119.576.369  per  l'anno

2026 mediante  corrispondente  versamento  all'entrata  del  bilancio

dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse  disponibili  in  conto

residui, nello stato di previsione Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo  5,  comma  12,  del

decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

          b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni  di  euro  per  l'anno

2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni  di  euro  per

l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro

per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui  all'articolo  1,

comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

      3) al comma 3 dopo le parole «articoli 2, 5,» sono aggiunte  le

seguenti: «8-quater,».

                               Art. 2

 

                          Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Palermo, addi' 3 aprile 2026

 

                             MATTARELLA

 

                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri

 

                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e

                                  delle finanze

 

                                  Urso, Ministro delle imprese e  del

                                  made in Italy

 

                                  Pichetto      Fratin,      Ministro

                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza

                                  energetica

 

                                  Lollobrigida,              Ministro

                                  dell'agricoltura, della  sovranita'

                                  alimentare e delle foreste

 

                                  Tajani,   Ministro   degli   affari

                                  esteri   e    della    cooperazione

                                  internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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