Un riepilogo delle scadenze da ricordare in merito ai crediti di imposta per l’energia elettrica e il gas naturale: termini di utilizzo, di comunicazione dei crediti e di cessione
In arrivo le prime scadenze relative al credito di imposta per il consumo di energia elettrica e gas naturale destinato alle imprese.
I diversi decreti, che hanno prima istituito e poi esteso nel tempo il credito di imposta, individuano precise scadenze:
- per la fruizione del credito di imposta (in compensazione o tramite cessione ad altri soggetti)
- e per le comunicazioni da effettuare all’Agenzia delle Entrate a pena di decadenza.
In particolare:
- le imprese che hanno scelto di utilizzare il credito in compensazione tramite F24, dovranno farlo entro:
- il 31.12.2022 (per i consumi del I e II trimestre 2022),
- entro il 30.06.2023 (per i consumi del III e IV trimestre 2022),
- ed entro il 31.12.2023 (per i consumi del I trimestre 2023);
- sempre per le aziende che hanno optato per la compensazione, il 16.03.2023 scade il termine per la presentazione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il cui modello non è ancora disponibile) per i crediti maturati nell’intero 2022.
Non è ancora stato definito il termine relativo al credito che maturerà nel I trimestre 2023;
- le aziende che, invece, hanno optato per la cessione del credito ad altri soggetti devono effettuare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello per la comunicazione della cessione dei creditientro:
- il 21.12.2022 (per i crediti del I e II trimestre 2022)
- ed entro il 21.06.2023 (per i crediti del III trimestre e ottobre-novembre 2022).
Non è ancora stato definito il termine relativo al credito di dicembre 2022 e del primo trimestre 2023.
Di seguito una tabella riassuntiva:
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Termine per la compensazione del credito
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Termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti maturati
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Termine per la comunicazione di cessione del credito
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I Trimestre 2022
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31/12/2022
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16/03/2023
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21/12/2022
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II Trimestre 2022
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31/12/2022
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16/03/2023
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21/12/2022
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III Trimestre 2022
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30/06/2023
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16/03/2023
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21/06/2023
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Ottobre - Novembre 2022
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30/06/2023
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16/03/2023
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21/06/2023
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Dicembre 2022
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30/06/2023
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16/03/2023
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n.d.
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I Trimestre 2023
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31/12/2023
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n.d.
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n.d.
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In sede di conversione del D.L. 176/22 (“Aiuti-quater”) è possibile che alcuni dei suddetti termini vengano differiti, in particolare in una prima stesura della legge di conversione è previsto il rinvio al 30.09.2023 il termine di compensazione relativo al terzo e quarto trimestre 2022, questo perché molte aziende hanno previsto una capienza fiscale insufficiente e, contemporaneamente, delle oggettive difficoltà riscontrate nella cessione agli intermediari bancari.
(Fonte fiscoetasse.com)