Maggio 16, 2023
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, il Decreto 21 marzo 2023 con gli incentivi al posticipo del pensionamento.
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In questo caso viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 marzo 2023
Incentivi al posticipo del pensionamento
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce
nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1,
prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione
separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di
un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente alla
predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».
Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022,
con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al
comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota
dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore».
Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del
2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del comma 286 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge»;
Decreta:
Art. 1
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29
dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1,
comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti
minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei
contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima.
3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui al
comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire
dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione
anticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitata
contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per
predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene
meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della
facolta' medesima.
4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrisposto
al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono
imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non
versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta,
ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per la
pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di
appartenenza, se inferiore.
6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti
i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essere
esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla
maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso di
revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al
momento in cui la revoca stessa e' esercitata.
7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i
contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro
effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile.
8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,
l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a carico
del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere
riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del
computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 2
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo
del pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazione
all'INPS.
2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone
comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti
minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o
dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma
2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e
procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni
pensionistiche gia' versate.
4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative
volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa
introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di
avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne
da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al
comma 2.
6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 1222
PER INFORMAZIONI:
MUD 2022 – PRESENTAZIONE ENTRO L’8 LUGLIO
Maggio 31, 2023
IMBALLAGGI, RISCHIO RIPERCUSSIONI SUL TESSUTO ECONOMICO
Maggio 31, 2023
L'outlook della settimana. Il punto al 30 maggio 2023
Maggio 30, 2023
INPS: esonero contributi del lavoratore – istruzioni
Maggio 29, 2023