loader image
Chiudi

Min.Lavoro: Quota 103 – incentivi al posticipo del pensionamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, il Decreto 21 marzo 2023 con gli incentivi al posticipo del pensionamento.

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In questo caso viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2023 

Incentivi al posticipo del pensionamento

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e  successive

modificazioni;

  Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che  inserisce

nel  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successive

modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1  il  quale,  al  comma  1,

prevede  che  «In  via  sperimentale  per  il  2023,   gli   iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e

sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione

separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.

335 , possono conseguire  il  diritto  alla  pensione  anticipata  al

raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di

un'anzianita' contributiva minima di 41  anni,  di  seguito  definita

"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro  il  31

dicembre 2023  puo'  essere  esercitato  anche  successivamente  alla

predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».

  Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n.  197  del  2022,

con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti  che  abbiano

maturato i requisiti minimi previsti dalle  disposizioni  di  cui  al

comma  283  per  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  anticipata

flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della  quota

dei contributi a proprio carico relativi  all'assicurazione  generale

obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei

lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene

meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del  datore  di

lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,

a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  prevista

dalla normativa vigente e successiva alla data  dell'esercizio  della

predetta   facolta'.   Con   la   medesima   decorrenza,   la   somma

corrispondente alla quota di contribuzione a  carico  del  lavoratore

che  il  datore   di   lavoro   avrebbe   dovuto   versare   all'ente

previdenziale,  qualora  non  fosse  stata  esercitata  la   predetta

facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore».

  Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata  legge  n.  197  del

2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del  comma  286  sono

stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge»;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

              Incentivo al posticipo del pensionamento

 

  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione

dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  29

dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di  cui  all'art.  1,

comma 286, della predetta legge, che  abbiano  maturato  i  requisiti

minimi previsti per l'accesso al trattamento di  pensione  anticipata

flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,

possono  rinunciare  all'accredito  contributivo  della   quota   dei

contributi  a  proprio  carico  relativi  all'assicurazione  generale

obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei

lavoratori dipendenti e alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima.

  3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia  di  cui  al

comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da  parte

del datore di lavoro della quota a carico del  lavoratore  a  partire

dalla  prima  decorrenza  utile  per  il  trattamento   di   pensione

anticipata flessibile. Se  la  facolta'  di  rinuncia  e'  esercitata

contestualmente o successivamente alla  prima  decorrenza  utile  per

predetto pensionamento, l'obbligo di  versamento  contributivo  viene

meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della

facolta' medesima.

  4. L'importo dei contributi non versati e' interamente  corrisposto

al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore  sono

imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

  5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi  non

versati cessa in caso  di  conseguimento  di  una  pensione  diretta,

ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la  pensione  di

vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n.  214,  o  al  raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  per  la

pensione  di  vecchiaia  prevista  dalla  gestione  pensionistica  di

appartenenza, se inferiore.

  6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di  tutti

i  rapporti  di  lavoro,  in  essere  o  successivi,  e  puo'  essere

esercitata una  sola  volta  in  qualunque  momento  successivo  alla

maturazione dei requisiti per l'accesso al  trattamento  di  pensione

anticipata flessibile. Detta  facolta'  e'  revocabile.  In  caso  di

revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di  paga  successivo  al

momento in cui la revoca stessa e' esercitata.

  7. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  riguarda  esclusivamente  i

contributi pensionistici dovuti in relazione  ai  periodi  di  lavoro

effettuati  dopo  la  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  al

trattamento di pensione anticipata flessibile.

  8. In caso di riconoscimento  di  fiscalizzazione  dei  contributi,

l'incentivo e' erogato al netto della parte di  contributi  a  carico

del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere

riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai  fini  del

computo delle prestazioni pensionistiche.

                               Art. 2

 

                              Procedura

 

  1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al  posticipo

del pensionamento di cui al presente  decreto  ne  da'  comunicazione

all'INPS.

  2.  L'INPS  provvede   a   certificare   al   lavoratore,   dandone

comunicazione al datore di lavoro, il  raggiungimento  dei  requisiti

minimi  pensionistici  per  l'accesso  al  trattamento  di   pensione

anticipata  flessibile  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta   o

dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

  3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma

2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1,  commi  3  e  4,  e

procede all'eventuale recupero,  a  conguaglio,  delle  contribuzioni

pensionistiche gia' versate.

  4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni  operative

volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa

introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre  2022,

n. 197.

  5. In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di

avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne

da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei  termini  di  cui  al

comma 2.

  6. L'INPS provvede alle attivita'  previste  dal  presente  decreto

mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 21 marzo 2023

 

                                              Il Ministro del lavoro 

                                            e delle politiche sociali

                                                    Calderone        

 

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze      

        Giorgetti        

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del

Ministero della salute, n. 1222

PER INFORMAZIONI:

Ti servono maggiori informazioni?