Novembre 11, 2025
Con sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025 il Consiglio di Stato, confermando una precedente decisione del TAR, ha affermato che l’indennità di disponibilità, prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015, è sempre dovuta dall’Agenzia di Lavoro, allorquando il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, è in attesa di essere inviato in missione presso un datore di lavoro cliente.
La disciplina legale non può essere elusa da un regolamento nel quale è stato inserito un termine massimo.
L’Agenzia, impugnando un provvedimento di disposizione, ex articolo 14 del decreto legislativo n. 104/2004, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, aveva rimarcato di non essere tenuta ad applicare il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della somministrazione, non essendo aderente ad alcuna associazione imprenditoriale.
Il Consiglio di Stato ha sancito che il rinvio al CCNL, operato dal Legislatore, riguarda, unicamente, l’ammontare dell’indennità, mentre l’obbligo di versarla integralmente per i periodi di “non lavoro” non è soggetto ad alcuna regolamentazione aziendale.
L’organo supremo delle giustizia amministrativa, confermando la bontà della disposizione dell’ITL, ha affermato che l’indennità ha natura retributiva e, come tale, ricade nella parte economica del CCNL.
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