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Gennaio 30, 2026
L’Inps, con circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione, in vigore dal 1° gennaio 2026 (art. 3, co. 5,5-bis,6, D.lgs. n. 148/2015).
Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CISOA, CIGS E AIS DEL FIS)
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026, sono pari a:
· € 1.423,69 lordi, corrispondenti a € 1.340,56 netti;
· € 1.708,44 lordi, corrispondenti a € 1.608,66 netti
per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Gli importi sono indicati al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015, ad € 1.456,72 per il 2026.
L’importo massimo mensile della suddetta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, € 1.584,70 euro (art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015).
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015, ad € 1.456,72 euro per il 2026.
L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2026, € 1.584,70 (art.15, co. 4, D.Lgs. n.22/2015).
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO
Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO, nell’anno 2026, (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a € 12.749,18.
L’importo mensile dell’ISCRO, per l’anno 2026, non può essere di importo inferiore a € 255,53 e non può superare l’importo di € 817,69.
PER INFORMAZIONI:
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