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Governo: sostegno alle PMI dell’indotto delle grandi imprese

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2024, il decreto legge 2 febbraio 2024, n. 9, con disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. 2-2024 DL imprese in crisi

Alle imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura: dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l’accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure.

Può essere altresì richiesto un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50% del contrattuale.

I crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria sopra definiti sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

Ai lavoratori subordinati, impiegati da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese come sopra definite, è riconosciuta per il 2024 dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane. Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori. Le integrazioni di cui al presente articolo sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le integrazioni sono erogate direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall’INPS. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il sostegno sia pagato direttamente dall’INPS.

 

decreto legge n. 9 del 2 febbraio 2024

 

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