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INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL MENÙ: UN VALORE AGGIUNTO PER IL RISTORANTE

Per un ristoratore, un nome riportato nel menù non è soltanto una descrizione del piatto, ma può diventare uno strumento di identità e comunicazione, capace di richiamare territori, tradizioni e saperi. Quando una denominazione come DOP, IGP o IG viene utilizzata correttamente, offre al cliente un’informazione qualificata sulla provenienza del prodotto e sulla selezione delle materie prime.

Valorizzare le Indicazioni Geografiche significa, infatti, dare visibilità al lavoro dei produttori, fornire informazioni trasparenti e rafforzare il rapporto di fiducia con il cliente. Per il ristorante, rappresenta inoltre un’opportunità per qualificare la propria offerta gastronomica, distinguendola attraverso la scelta di prodotti certificati e il racconto della loro filiera e del legame con il territorio. Si tratta di un patrimonio particolarmente significativo per l’Italia, che si conferma il Paese dell’Unione Europea con il maggior numero di prodotti agroalimentari riconosciuti con una denominazione di origine o un’indicazione geografica.

Cosa sono le Indicazioni Geografiche

Nel sistema dell’Unione Europea, le Indicazioni Geografiche costituiscono strumenti di tutela della proprietà intellettuale finalizzati a proteggere i nomi dei prodotti legati a specifici territori. Attraverso queste denominazioni viene riconosciuto il valore di produzioni le cui caratteristiche, qualità o reputazione sono connesse all’area geografica di origine, assicurando al contempo tutela ai produttori e maggiore trasparenza ai consumatori.

La materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose, che definisce il quadro europeo per la registrazione, la tutela e l’utilizzo delle denominazioni.

Nel sistema europeo delle denominazioni di qualità rientrano:

  • DOP – Denominazione di Origine Protetta, per prodotti agricoli, alimentari e vini;
  • IGP – Indicazione Geografica Protetta, per prodotti agricoli, alimentari e vini;
  • IG – Indicazione Geografica, per le bevande spiritose.

La principale differenza tra DOP e IGP riguarda il grado di connessione tra il prodotto e il territorio, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del Regolamento. Per la DOP, tutte le fasi della produzione devono svolgersi nella zona geografica delimitata. Per la IGP, invece, è sufficiente che almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione abbia luogo nell’area indicata, purché il prodotto presenti caratteristiche, qualità o una reputazione riconducibili alla sua origine geografica.

L’utilizzo delle IG nella ristorazione

Per la ristorazione, il corretto utilizzo delle Indicazioni Geografiche costituisce quindi uno strumento per comunicare al cliente la qualità e l’origine dei prodotti effettivamente impiegati. In Italia, l’indicazione delle denominazioni DOP, IGP e IG nei menù mantiene carattere volontario: spetta al ristoratore decidere se valorizzare tali informazioni nell’ambito della propria proposta gastronomica, in coerenza con la propria identità e filosofia.

La libertà di utilizzare queste denominazioni deve tuttavia essere accompagnata da particolare attenzione alla correttezza delle informazioni. Quando una DOP, una IGP o una IG viene riportata nel menù, il riferimento deve corrispondere al prodotto effettivamente utilizzato e deve essere effettuato nel rispetto della normativa applicabile e dei relativi disciplinari di produzione.

In particolare, il ristoratore deve prestare attenzione a:

  • utilizzare la denominazione protetta esclusivamente per il prodotto effettivamente impiegato: non è corretto richiamare una DOP o un’IGP se l’ingrediente utilizzato non corrisponde al prodotto certificato;
  • evitare indicazioni ambigue o fuorvianti che possano indurre il cliente a ritenere che un piatto sia preparato con un prodotto a denominazione protetta quando non lo è;
  • non alterare né utilizzare impropriamente il nome tutelato, sfruttandone la reputazione per valorizzare prodotti diversi o non conformi;
  • evitare qualsiasi altra pratica idonea a indurre in errore il consumatore circa la reale origine o le caratteristiche del prodotto.

Le conseguenze di un utilizzo scorretto

Il rispetto di tali regole non riguarda soltanto la corretta informazione del consumatore, ma anche la necessità di evitare possibili conseguenze sanzionatorie. L’utilizzo improprio di una denominazione DOP o IGP può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.

A ciò possono aggiungersi eventuali profili di responsabilità penale qualora la condotta integri gli estremi di un reato, come nel caso delle fattispecie di frode alimentare di cui all’art. 517-sexies c.p. o di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all’art. 517-septies c.p. (cfr. News FIPE “Illeciti alimentari: cosa cambia con la L. n. 75/2026”).

Un utilizzo consapevole delle Indicazioni Geografiche consente, dunque, al ristoratore di trasformare la denominazione in un elemento di valore della propria proposta: uno strumento per qualificare l’offerta gastronomica, raccontare il territorio e valorizzare il lavoro dei produttori, garantendo al tempo stesso informazioni corrette al cliente e riducendo il rischio di incorrere nelle conseguenze previste dalla normativa.

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