Nel rapporto di lavoro dipendente è prevista una disciplina specifica per la gestione delle assenze legate allo svolgimento di attività elettorali.
I lavoratori subordinati che vengono chiamati a ricoprire incarichi presso i seggi elettorali godono di una tutela normativa che riguarda sia i diritti connessi all’assenza dal lavoro, sia il recupero delle giornate di riposo spettanti per l’attività svolta al seggio.
In pratica, i giorni lavorativi trascorsi presso le urne sono considerati a tutti gli effetti come giorni di lavoro regolare, con pieno diritto alla retribuzione, come se il dipendente avesse prestato la propria attività in azienda.
Per contro, le giornate festive o non lavorative (in caso di settimana corta) sono compensate con un riposo compensativooppure con il pagamento di quote aggiuntive di retribuzione, oltre allo stipendio ordinario.
La normativa che disciplina i permessi riconosciuti ai lavoratori impegnati nei seggi elettorali deriva dal combinato disposto di due disposizioni:
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art. 119 del DPR n. 361/1957, come modificato dall’art. 11 della legge n. 53/1990, e
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art. 1 della legge n. 69/1992.