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Agenzia Entrate: riqualificazione del contratto d’appalto in somministrazione di lavoro – restituzione dell’IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quanto prescritto dall’articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. “decreto IVA”), con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’esempio prospettato dall’Agenzia riguarda la riqualificazione di un contratto d’appalto di servizi in contratto di somministrazione di lavoro. In questo contesto, allorquando venga evidenziato dagli organi di vigilanza il comportamento fraudolento, viene meno il diritto alla detrazione dell’IVA non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA e non potrà darsi, di conseguenza, luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

 

chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In merito, giova ricordare che l’articolo 30-ter del decreto IVA – introdotto dall’articolo 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167 “Legge Europea 2017” – definisce attualmente il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata.

In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

Il successivo comma 2 contempla, invece, il «caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria», prevedendo che,    in tale ipotesi, «la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa».

In altri termini, come già più volte chiarito dalla prassi (cfr. per tutte, la risposta ad interpello n. 66, pubblicata l’11 marzo 2024 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate), la citata disciplina del rimborso dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.

Tale possibilità è espressamente subordinata all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo.

Va comunque sottolineato che le norme richiamate sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

Così, per riprendere l’esempio sopra formulato, se, in un contesto di frode, a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

 

 

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011.5516153 - 121 Daniela Triscio info@epat.it

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