Gennaio 4, 2023
L’ordinanza del Comune di Torino che proroga al 01 gennaio 2024 l’orario degli esercizi per l’attività di trattenimento e svago precedentemente deliberata nell’Ordinanza N. 21 del 28 aprile 2022.
ORARIO DEGLI ESERCIZI PER L'ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTO E SVAGO
II.1.1- SALE DA BALLO E DISCOTECHE
Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno successivo (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana). Fascia di orario facoltativo: dalle ore 15.00 alle ore 04.00 del giorno successivo (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana) e fino alle ore 05,30 nei giorni successivi al giovedì e venerdì, al sabato e ai giorni prefestivi infrasettimanali.
II.1.2 - SALE DA GIOCO E DA BILIARDO
Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana). Fascia di orario facoltativo: dalle ore 10.00 alle ore 02.00 del giorno successivo (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana).
II.1.3 - ALTRI ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E SVAGO (LOCALI NOTTURNI) Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 22.00 alle ore 02.00 (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana). Fascia di orario facoltativo: dalle ore 16.00 alle ore 05.30 (con possibilità di limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana).
II.2 - SCELTA DELL'ORARIO
All'atto dell'istanza per il rilascio delle autorizzazioni disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e del regolamento attuativo dello stesso, dovrà essere indicato l'orario che si intende adottare. L'orario di attività degli esercizi pubblici di trattenimento e svago di cui ai punti II.1.1; II.1.2; II.1.3 costituisce parte integrante dell'autorizzazione. Qualsiasi modifica dell'orario è soggetta a preventiva autorizzazione. Il Sindaco può rifiutare la richiesta di un orario d'apertura rientrante nelle fasce facoltative solo in presenza di motivate esigenze di interesse pubblico.
II.3 - MODIFICA DELL'ORARIO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO
Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica, indotto dall'esercizio pubblico o da suoi avventori, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato, e comunque non inferiore ad un anno, fatta salva la fascia oraria di apertura obbligatoria.
In considerazione del periodo di vigenza della suddetta Ordinanza, si precisa che i locali di pubblico spettacolo già in possesso di licenza si intendono autorizzati a svolgere l’attività nella fascia di orario facoltativo previsto dall’Ordinanza in oggetto, indipendentemente dall’orario indicato sul titolo autorizzatorio, fermo restando il divieto di chiusura dell’esercizio nella fascia di orario obbligatorio previsto dall’Ordinanza stessa.
1945-2025: 80 ANNI DI STORIA E IMPEGNO
Aprile 29, 2025
L'outlook della settimana. Il punto al 29 aprile 2025
Aprile 29, 2025
CORSI GRATUITI PER LA SICUREZZA IN PARTENZA
Aprile 22, 2025
L'outlook della settimana. Il punto al 22 aprile 2025
Aprile 22, 2025